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3) REACH e CLP: fonte di informazione e “permesso di lavoro“ del rischio chimico

Dopo aver introdotto il concetto di rischio chimico (cliccare qui per leggere il capitolo introduttivo) e parlato dell’importanza di svolgere la sua valutazione in modo approfondito (leggi le nostre 7 fasi per la valutazione del rischio cliccando qui), oggi non parleremo in modo diretto della valutazione di tale rischio bensì andremo a focalizzare l’attenzione su alcune fonti normative che hanno un fortissimo impatto nella valutazione degli agenti chimici presenti in azienda. Stiamo parlando dei Regolamenti REACH e CLP.

Infatti con l’emanazione dei Regolamenti REACH e CLP l’Unione Europea ha posto delle solide basi per una valutazione più approfondita delle sostanze chimiche presenti sul mercato comunitario. L’avvento di questi due regolamenti ha portato benefici non solo sulla conoscenza delle caratteristiche delle sostanze in quanto tali, ma anche sugli impatti che queste hanno sull’uomo e nell’ambiente. Potremmo riassumere in questi punti le modifiche che hanno creato un maggiore impatto:
- la reperibilità di maggiori informazioni sulle sostanze e le loro pericolosità - tramite la registrazione delle stesse;
- la disponibilità di strumenti operativi più dettagliati - tramite le schede di sicurezza e gli scenari espositivi;
- restrizioni, divieti, e modalità d’uso di sostanze altamente preoccupanti - tramite SVHC/restrizioni/autorizzazioni/SCC,
- derivazione di valori limite di esposizione più accurati di quelli già presenti in letteratura - DNEL;
- presenza di un’etichettatura e classificazione uniforme e internazionale - CLP.

 

La registrazione e la disponibilità di nuove informazioni

La prima lettera dell’acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) riguarda il processo di registrazione, ovvero la fase a cui sono soggetti tutti i produttori o importatori da paesi fuori UE di sostanze chimiche sopra la soglia di 1 tonnellata/anno. La registrazione consiste nella valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze (compresi i nuovi valori limite di esposizione DNEL e DMEL). Il tutto viene raccolto nel “dossier di registrazione”, documento che è liberamente disponibile e consultabile sul sito dell’agenzia europea della chimica. La “liberalizzazione” di queste informazioni ha portato con sé innumerevoli vantaggi nella valutazione del rischio chimico, infatti quanto maggiore è il numero e la bontà dei dati in possesso dell’azienda più accurate saranno la valutazione e la gestione del rischio e, ovviamente, più efficaci risulteranno la prevenzione degli infortuni e delle malattie occupazionali. Ma se c’è un vantaggio, c’è anche il rovescio della medaglia: ossia l’onere da parte del datore di lavoro e di chi effettua per suo conto la valutazione del rischio di considerare queste informazioni.

Sono quindi finiti i tempi in cui ci si può basare solo sulle informazioni presenti in scheda di sicurezza, soprattutto se datate ed errate!

 

La comunicazione attraverso le Schede di Dati di Sicurezza e gli Scenari Espositivi

Il documento fondamentale per la trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento è la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). 

Una SDS, elaborata in conformità alle normative vigenti, porta con sé molte delle informazioni indispensabili ad una gestione e uso sicuro della sostanza, e negli ultimi tempi si trova spesso (o, per meglio dire, dovrebbe trovarsi spesso) corredata dagli Scenari Espositivi in allegato. Si tratta di una delle più grandi novità introdotte dal REACH, ovvero l’integrazione della SDS con informazioni aggiuntive riguardanti gli usi possibili delle sostanze e le modalità con cui si possono effettuare. Ovvero introducendo delle regole per la gestione dell’esposizione alle stesse. Nel proseguo di questa rubrica avremmo modo di dedicare ampio spazio  alla trattazione di questa tematica.

 

La gestione delle sostanze particolarmente problematiche

Uno dei pilastri fondamentali del Regolamento REACH è quello di assicurare che le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllate e progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative. Il risultato è garantito da due capisaldi del regolamento: l’autorizzazione e la restrizione.

Le autorizzazioni

Le autorizzazioni si applicano alle sostanze estremamente problematiche (SVHC) che sono incluse nell’allegato XIV del Reg. REACH. Il processo di autorizzazione prevede varie fasi, dall’identificazione di una sostanza come SVHC fino all’inclusione prima in Candidate List e poi Allegato XIV del Regolamento. È importante precisare che le autorizzazioni rilasciate sono di durata limitata e sono di norma soggette a stringenti condizioni, tra cui un monitoraggio ferreo dell’esposizione dei lavoratori. All’interno del fascicolo rilasciato dalla Commissione sull’autorizzazione all’utilizzo di una sostanza, sono quindi definite tutte le misure da attuare affinché gli utilizzatori di tale sostanza siano adeguatamente protetti dai pericoli che quella sostanza comporta. Nello specifico al rilascio di un’autorizzazione dovranno essere strettamente seguite le misure di gestione del rischio (RMM) e le condizioni operative (OC) descritte nel CSR e di conseguenza nelle Schede di Sicurezza Estesa (e-SDS). Anche questo argomento di fondamentale importante sarà oggetto di una puntata specifica della rubrica.

Le restrizioni

Quando parliamo di restrizioni invece trattiamo il caso di sostanze per quali il legislatore ha già definito quali sono gli usi permessi e quali invece quelli ristretti, e a quali condizioni. Tutte le specifiche sono riportate nell’Allegato XVII al Regolamento REACH, il quale viene periodicamente modificato e aggiornato con l’introduzione di nuove casistiche. In alcuni casi le restrizioni contengono elementi propri e specifici della valutazione del rischio chimico, come l’obbligo di rispettare un DNEL come valore limite di esposizione per la mansione valutata.

 

Concludendo, possiamo quindi affermare che la valutazione del rischio chimico è profondamente mutata con l’avvento del Regolamenti REACH e CLP. Questi ultimi hanno fornito letteralmente una montagna di informazioni utili e indispensabili alla valutazione del rischio da agenti chimici. Informazioni che non possiamo far finta non esistano solo perché ci vuole del tempo a recuperarle oppure la conoscenza per comprenderle. Coloro che non vogliono prendere in considerazione tutto ciò non stanno eseguendo una valutazione idonea e possono mettere a rischio la salute dei lavoratori (Tommaso Pensiero).

Inoltre, avendo imposto tramite Restrizioni, Autorizzazioni e Scenari Espositivi delle nuove regole in merito a ciò che si può fare e ciò che non si può fare con la chimica, hanno creato quello che ci piace chiamare “permesso di lavoro” (Tommaso Pensiero).Quindi, è inutile specificare che non ha senso procedere ad una valutazione del rischio quando una sostanza non si può nemmeno utilizzare: in questo articolo stiamo quindi affrontando le basi di una buona valutazione preliminare del rischio da agenti chimici.

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