Inclusione di nuovi precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate
Aggiunte due nuove sostanze nell’elenco dei precursori stupefacenti di categoria 1
In data 26 febbraio 2018 è stato pubblicato il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/729 DELLA COMMISSIONE che modifica il Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 111/2005 per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate.
L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure di controllo e di monitoraggio armonizzate.
Il nuovo regolamento, pubblicato a febbraio, prevede l’aggiunta delle sostanze 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) e N-fenetil-4-piperidinone (NPP) come precursori di categoria 1. L'ANPP è un precursore immediato del fentanil e dell'acetil fentanil. L'NPP può essere utilizzato come materia prima per l'ANPP, che può poi essere sintetizzata in fentanil. L'uso improprio e l'abuso di fentanil e di analoghi, stanno causando gravi problemi sociali e di salute pubblica (in particolare un numero crescente di decessi per overdose) in alcune regioni dell'Unione. Per rimediare a questo problema la Commissione ha ritenuto corretto introdurre controlli all'importazione dell'ANPP e dell'NPP, mediante l’inclusione nell’elenco delle sostanze classificate come precursori di stupefacenti.
Si ricorda che le operazioni di immagazzinamento, produzione, trasformazione, distribuzione, esportazione o importazione a qualsiasi titolo dei precursori di Categoria 1, sono subordinate al rilascio di una licenza triennale da parte del Ministero della salute. Gli operatori coinvolti devono inoltre inviare annualmente un rendiconto dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1 che sono state prodotte, acquistate fornite o utilizzate nel corso dell’anno precedente.
Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 7 luglio 2018, si raccomanda pertanto alle aziende coinvolte di allinearsi con le nuove disposizioni previste.
Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0729&from=EN
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