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Sicurezza prodotto

Prodotti a duplice uso: dal 1° febbraio 2018 uniformate a livello europeo ed internazionale le regole di autorizzazione per l’esportazione e stabilite le sanzioni in caso di violazione.

Pubblicato il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n° 221

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2018 (Serie G 13) è stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 recante “Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”.

Le disposizioni stabilite dal DLgs n. 221 determinano l’adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed internazionale del Reg. (CE) n. 428/2009 sul regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, nonché del Reg. (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e di quei Regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale.

Non rientrano, invece, nel suo campo di applicazione i materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, ne' ai prodotti a duplice uso appositamente progettati o sviluppati per uso militare, in quanto considerati materiali d'armamento.

Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale e' l'Autorita' competente, designata per l'applicazione delle disposizioni previste dal DLgs n. 221 e responsabile del rilascio delle autorizzazioni:

  • per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati;
  • per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura;
  • per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali..

Presso l’autorità competente è istituito anche un Comitato consultivo al quale l’autorità competente può rivolgersi per ricevere un parere (obbligatorio ma non vincolante) ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle diverse tipologie di autorizzazione secondo quanto previsto dal decreto. 

L’autorità competente infatti può rilasciare, a seconda dei casi, le seguenti tipologie di autorizzazione:

a) autorizzazione specifica individuale;

b) autorizzazione globale individuale;

c) autorizzazione generale dell'Unione europea;

d) autorizzazione generale nazionale.

Inoltre, sempre l’autorità competente subordina al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati nel caso in cui sia entrata in possesso di elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del regolamento sulle sostanze a duplice uso (Clausola onnicomprensiva mirata «catch all»).

Il DLgs n. 221 stabilisce anche la disciplina sanzionatoria che dovrà essere applicata in caso di mancata violazione delle regole relative ai prodotti a duplice uso ed ai prodotti a duplice uso non listati.

Di seguito forniamo indicazioni su alcune delle sanzioni previste:

  • reclusione da due a sei anni o la multa da euro 25.000 a euro a 250.000 euro per coloro che effettuano operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso; senza la relativa autorizzazione è prevista la
  • reclusione da uno a quattro anni o la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro se le operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso (sia listati che non) vengono condotte difformemente dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione;
  • confisca dei prodotti a duplice uso coinvolti nelle violazioni sopra indicate. In caso di impossibilità a confiscare i prodotti è prevista la confisca di beni, in possesso del violatore, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

Il Dlgs n. 221 entra in vigore il 1° febbraio 2018. Pertanto da tale è da considerarsi abrogato il DLgs 9 aprile 2003, n. 93.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/17/18G00007/sg

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