Criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel per i prodotti vernicianti per esterni e per interni
È stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/1871 della Commissione che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni
È stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/1871 della Commissione, recante modifica della decisione 2014/312/UE, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni.
In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche all’appendice dell’allegato della decisione 2014/312/UE:
- Modifica del limite percentuale delle sostanze 2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-ottil-2H-isotiazol-3-one tra i preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito;
- Modifica della sezione intitolata “5. Sostanze funzionali varie di applicazione generale”, in cui è stato sostituito il punto f) che tratta i pigmenti. Tale sostituzione impone restrizioni su pigmenti contenenti metalli che possono essere utilizzati solo se le prove di laboratorio indicano che il cromoforo metallico è legato in un reticolo cristallino ed è insolubile. La stessa sezione riporta deroghe per i seguenti prodotti:
- pigmenti contenenti biossido di titanio (TiO2) solo nel caso in cui la presenza del TiO2 non implica la classificazione del prodotto verniciante;
- pigmenti contenenti trimetilolpropano (TMP) solo se impiegato come additivo.
Nonostante siano state pubblicate deroghe per il TiO2 e il TMP, la Commissione Europea incoraggia nel frattempo l’industria a trovare delle alternative più sicure a tali sostanze.
Fonte: Unione Europea
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