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Ambiente

Definite le modalità di redazione della relazione di riferimento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 95/2019 in sostituzione del precedente D.M. 272/2014 in merito alla relazione di riferimento prevista per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Lo scorso 15 aprile era stato rilasciato dal Ministero dell’Ambiente il Decreto Ministeriale n. 104/2019, riportante le modalità per la redazione della relazione di riferimento prevista per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). A distanza ormai di oltre quattro mesi dalla pubblicazione del Decreto sul sito web del Ministero dell’Ambiente, finalmente tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU N. 199 del 26/08/2019), passaggio che risultava chiaramente fondamentale ai fini della validità ed applicabilità delle disposizioni in esso contenute.

Il nuovo Decreto, che a seguito della pubblicazione in Gazzetta ha subito anche un cambio di numerazione da 104 a 95, sostituisce il precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, il quale è stato annullato dal TAR Lazio in seguito a inadeguatezze in merito alla procedura di formazione del regolamento.

Il D.M. n. 95/2019, che entrerà in vigore a partire dal 10/09/2019, riprende in buona parte lo schema del precedente provvedimento, apportando però alcune modifiche al testo:

  • Sono state eliminate le definizioni di “aree verdi”, “brownfield” e “centri di pericolo” dall’articolo 2, il quale si limita a fare riferimento alle definizioni presenti all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 268, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/2006;
  • Sono state eliminate le tempistiche cui far riferimento per la presentazione della relazione di riferimento. Infatti ora il D.M. prevede che questa debba essere presentata, qualora venga accertato l’obbligo attraverso la procedura elencata in allegato 1, in sede di richiesta del provvedimento autorizzativo o, per gli impianti già provvisti di A.I.A., solo nel caso intervengano modifiche sostanziali;
  • Sono state aggiunte, nell’allegato 1, alcune disposizioni particolari per gli impianti elencati nell’allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (raffinerie, centrali termiche e impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentate a gas naturale, acciaierie, impianti chimici con produttività superiore a determinate soglie e impianti che sono funzionalmente a uno degli impianti di cui sopra), per i quali sono sostanze pericolose pertinenti tutte quelle sostanze, tra quelle attualmente presenti in azienda, che nel corso di eventuali interventi di bonifica hanno presentato dei livelli superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);
  • Sono state modificate alcune disposizioni relativamente ai contenuti minimi della relazione elencati nell’allegato 2, tra cui si segnala che le analisi sul suolo e sulle acque sotterranee effettuate al fine di caratterizzare lo stato del sito non devono essere più vecchie di 2 anni dalla data di presentazione della relazione di riferimento;
  • All’allegato 3, infine, sono state fornite quattro diverse strategie di campionamento per caratterizzare il suolo.

Per facilitare l’applicazione del decreto, il Ministero ha redatto una relazione illustrativa degli adempimenti previsti per ciascun articolo e ciascun allegato del D.M. n. 95/2019, reperibile allegata al decreto sul sito web del Ministero dell’Ambiente.

Fonti:

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