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HP14: nuovi criteri per la classificazione dei rifiuti pericolosi per l'ambiente

L’8 giugno è stato pubblicato il Regolamento (UE) 997/2017 (entrato in vigore il 5 luglio scorso), il quale modifica l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 “eco tossico”.

Tale modifica era attesa fin dall’emanazione del Reg. (UE) 1357/2014 ma, a causa della complessità degli studi e delle valutazioni necessari al fine di ritenere possibile l’allineamento della classificazione ai criteri previsti dal Reg. (CE) 1272/2008 (Reg. CLP), si è dovuto attendere fino all’emanazione del presente Regolamento per stabilire a livello comunitario dei criteri per l’attribuzione della caratteristica di eco tossicità ai rifiuti.

Fino ad oggi per la classificazione di un rifiuto come pericoloso per l’ambiente si è fatto riferimento alla Legge nazionale 125/2015, che rimandava alle disposizioni previste dalla normativa in merito al trasporto merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7. In particolare, ai fini del trasporto, rientrano in tale classe le sostanze e le miscele che risultano classificate secondo i criteri del CLP come Aquatic Acute 1 – H400, Aquatic Chronic 1 – H410 e Aquatic Chronic 2 – H411.

Il presente Regolamento, invece, allarga il campo d’applicazione prendendo in considerazione anche rifiuti costituiti da:
  • sostanze o miscele classificate pericolose per lo strato di ozono – H420;
  • sostanze o miscele classificate pericolose per l’ambiente acquatico – pericolo cronico di categoria 3 – H412;
  • sostanze o miscele classificate pericolose per l’ambiente acquatico – pericolo cronico di categoria 4 – H413.

Dovrà essere dunque attribuita la caratteristica di pericolo HP 14 ai seguenti rifiuti:
  1. rifiuti che contengono una sostanza classificata Ozone 1 (H420) in concentrazione ≥ 0,1 %.
  2. rifiuti che contengono una o più sostanze classificate Aquatic Acute 1 (H400) se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è ≥ 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
  3. rifiuti che contengono una o più sostanze classificate Aquatic Chronic 1, 2, 3 e 4 (H410, H411, H412 o H413) se il risultato delle sommatorie seguenti è ≥ 25 %:
100 × ΣC(H410) + 10 × ΣC(H411) + Σc (H412) ≥ 25 %
Σ C (H410) + Σ C (H411) + Σ C (H412) + Σ C (H413) ≥ 25 %
dove: Σ = somma e C = concentrazioni delle sostanze.

Si applica un valore soglia dello 0,1 % alle sostanze classificate H410 e dell’1% alle sostanze classificate H411, H412 o H413.

Come si può notare, a differenza del Regolamento CLP (e dell’ADR), non vengono considerati i fattori moltiplicativi M. Il Reg. (UE) 2017/997 specifica tuttavia che il metodo di calcolo potrà in futuro essere nuovamente rivisto per tenere conto anche di tali fattori.

La classificazione del rifiuto può essere effettuata, oltre che con il metodo delle sommatorie sopra illustrato, anche sulla base di test sperimentali. In tal caso dovranno essere utilizzati i metodi previsti dal Reg. (CE) 440/2008, in accordo con quanto previsto dal Reg. CLP. Chiaramente, nel caso in cui vengano applicati entrambi gli approcci, prevalgono i risultati della prova.

Le modifiche introdotte dal Regolamento 997/2017 avranno ovvie conseguenze sulla classificazione dei rifiuti, in particolare potranno risultare pericolosi per l’ambiente anche quei rifiuti che ad oggi non presentano questo pericolo secondo i criteri attuali (o che addirittura non sono pericolosi). D’altro canto, l’esclusione dei fattori M potrà in alcuni casi anche portare alla declassificazione del rifiuto. Si rende quindi necessario rivedere le classificazioni attribuite ai rifiuti prodotti in azienda.
Si sottolinea inoltre come vi sia ora un disallineamento della classificazione dei rifiuti rispetto all’ADR: se fino ad ora, proprio a seguito della normativa nazionale, un rifiuto classificato HP14 era da considerare ovviamente merce pericolosa per il trasporto, ora questo non è più scontato. Da un lato alcuni rifiuti, seppur pericolosi per l’ambiente, saranno esclusi dalla classe 9 dell’ADR, dall’altro lato l’ADR prevede (come il CLP) che siano tenuti in considerazione ai fini della classificazione anche i fattori M e di questo si dovrà quindi tenere conto in fase di valutazione e gestione del trasporto.

Si riporta di seguito una tabella di raffronto tra i criteri di classificazione HP 14 ai sensi della Legge 125/2015 e quelli previsti dal Reg. 997/2017.

Legge 125/2015 Regolamento 997/2017
Codici di classe e categorie di pericolo Limite di concentrazione Codici di classe e categorie di pericolo Limite di concentrazione
Σ C(H400) x M ≥25% Σ C (H4001) ≥25%
Σ C(H410) x M ≥25% 100 × Σ C(H4101) + 10 × Σ C(H4112) + Σ C(H4122) ≥25%
Σ C(M x 10 x H410) + Σ CH411 ≥25% Σ C(H4101) + Σ C(H4112) + Σ C(H4122) + Σ C(H4132) ≥25%
/ / H420 ≥0,1%
  1. Valore soglia di 0,1%
  2. Valore soglia di 1%
Per consentire alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti il Regolamento sarà applicabile a decorrere dal 5 luglio 2018.

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