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Il DM 22 dicembre 2016 ed il Piano Nazionale delle Ispezioni in materia di rifiuti

Al via il Piano nazionale delle ispezioni in materia di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

Al fine di fronteggiare e ridurre il traffico illecito di rifiuti ed i conseguenti danni alla salute umana e all’ambiente causati da un loro errato recupero/smaltimento (e così come imposto dal Reg. (UE) n. 660/2014 recante modifica del Reg. (CE) n. 1013/2006), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha adottato, con il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016, il “Piano nazionale delle ispezioni” in materia di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

Il Piano, che ha validità sull’intero territorio nazionale, “concorre, insieme ai Piani di ispezione redatti negli altri Stati membri, ad armonizzare a livello europeo le modalità con cui vengono garantite le ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché sulle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento”.

Il Piano è riesaminato (ed eventualmente aggiornato) dal MATTM almeno una volta ogni tre anni.

Chi sarà ispezionato?

Le ispezioni potranno riguardare le spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento, così come stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti. Queste ultime saranno coordinate, ove possibile, con quelle previste dalla normativa ambientale sugli impianti in AIA (art. 29-decies, commi 3, 9, 11 bis, 11 ter; art. 29-quattuordecies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) o ai sensi degli artt. 208-216 del D.Lgs. n. 152/2006 e con quelle previste dalla normativa Seveso.

Chi controllerà?

Gli Organi di Controllo (OC) coinvolti nell’attuazione del Piano sono:
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Capitanerie di Porto;
- Arma dei Carabinieri, in particolare il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA);
- Guardia di Finanza;
- Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni.

Gli OC potranno comunque collaborare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano, anche con le Autorità Competenti di spedizione/destinazione (Province e Regioni) e con le ARPA.

Quante ispezioni?

Il numero minimo di ispezioni previste dal Piano è stato fissato pari a 100.
Rimangono comunque attivi i piani di ispezione a carico delle Autorità Competenti in materia di gestione e trasporto di rifiuti (Regioni e Province, con eventuale supporto delle ARPA).

Cosa verificheranno?

Il Piano Nazionale delle Ispezioni identifica degli aspetti minimi che dovranno essere verificati in sede di ispezione, riassunti nella tabella seguente:

Tipologia di ispezione Aspetto verificato
Ispezioni su spedizioni di rifiuti • presenza della documentazione debitamente compilata che accompagna la spedizione di rifiuti;
• contenuto dei carichi trasportati;
• integrità degli imballaggi;
• accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione;
• verifica dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali del trasportatore.
Ispezioni a stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti • sussistenza e validità della documentazione autorizzatoria dell’attività di gestione dei rifiuti;
• verifica dell’idoneità dei siti e degli impianti di gestione di rifiuti.

Quali rifiuti?

Sulla base di specifiche valutazioni del rischio (che hanno preso in considerazione aspetti quali pericolosità del rifiuto, rischio di contaminazione, quantità movimentate, rischi legati a particolari destinazioni o provenienze), sono stati individuati dei flussi di rifiuti “critici” in entrata ed in uscita dal territorio italiano. L’allegato I del D.M. riporta quindi l’elenco dei codici CER considerati prioritari.

FLUSSI PRIORITARI N ENTRATA NEL TERRITORIO NAZIONALE
10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI 10 02 07*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

FLUSSI PRIORITARI IN USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 07 01 08* altri fondi e residui di reazione
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 07* residui di distillazione e residui di reazione, alogenati
07 07 08* altri residui di distillazione e residui di reazione
10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI 10 02 07*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 16 01 03 pneumatici fuori uso
16 02 11*apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 15*componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 06 01* batterie al piombo
16 06 02* batterie al nichel-cadmio
16 06 03* batterie contenenti mercurio
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
17 RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 12 04 plastica e gomma
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 20 01 10 Abbigliamento
20 01 11 Prodotti tessili
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