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Ambiente

Rifiuti plastici: modifiche al regolamento transfrontaliero

La revisione si è resa necessaria per adeguare il regolamento alle modifiche apportate alla Convenzione di Basilea dalla Decisione BC-14/2 concernente i rifiuti plastici

Il 22 dicembre ultimo scorso, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato ufficializzato il Regolamento Delegato n. 2020/2174 che modifica il Reg. (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (c.d. “Regolamento Transfrontaliero”).

La revisione si è resa necessaria per adeguare il regolamento alle modifiche apportate alla Convenzione di Basilea dalla Decisione BC-14/2, che riguardano in particolare i rifiuti plastici, ovvero:

  • inclusione di una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea;
  • inclusione di due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) rispettivamente nell’allegato II e IX della convenzione;
  • soppressione della voce B3010 “Rifiuti solidi di plastica” dall’elenco B, sezione B3 dell’allegato IX.

Il regolamento comunitario viene quindi aggiornato nei vari allegati per tenere conto di tali novità, tuttavia si segnala che:

  • la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II dell’allegato IV del Regolamento transfrontaliero;
  • per spedizioni all’interno dell’Unione, le voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea non si applicano e si applicano invece le voci EU3011 e EU48.

Le voci AC300, EU3011 ed EU48 sono state inserite dunque ex-novo nel regolamento.

Il Reg. 2020/2174 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi in data 11/01/2021, ciononostante le modifiche illustrate sono già pienamente applicabili, in quanto per esse è stata prevista la decorrenza a partire dal 01/01/2021.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale Europea 433 del 22/12/2020

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