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Sicurezza prodotto

Alert: 2-butanone ossima - Cancerogena di Classe 1B con il XV ATP: i rischi per i formulatori di vernici e non solo

Con il XV ATP del Reg CLP, ufficializzato lo scorso maggio 2020, la sostanza 2- butanone ossima ha subito una modifica di classificazione passando da cancerogena di Classe 2 a cancerogena di Classe 1B

Con il XV ATP del Reg CLP (reg. CE 1182/2020), ufficializzato lo scorso maggio 2020, la sostanza 2- butanone ossima ha subito una modifica di classificazione passando da cancerogena di Classe 2 a cancerogena di Classe 1B.

Tale sostanza, conosciuta anche come ‘ossima metiletil chetone’, viene ampiamente utilizzata nella formulazione di vernici in quanto agente anti-skinning, oppure come solvente, additivo stabilizzante o regolatore di viscosità, in prodotti conservanti del legno, sigillanti siliconici e rivestimenti per elettrodeposizione.

Consigliamo quindi, di controllare nei vostri formulati, il contenuto di 2-butanone ossima e di tenere monitorata la situazione in merito a tale sostanza. Il passaggio di un cancerogeno ad una categoria di pericolo più grave, come in questo caso, provoca infatti ripercussioni non solo sulla classificazione ed etichettatura dei prodotti che lo contengono, ma anche in termini di conformità ai requisiti del Reg. REACH. In effetti, risulta molto elevata la probabilità di un inserimento della 2- butanone ossima in appendice 2 di Allegato XVII del Reg. REACH con conseguente rientro nella restrizione n. 28 dell’allegato stesso; pertanto, i formulati contenenti la sostanza in oggetto oltre i limiti di concentrazione previsti dal Reg. CLP (Allegati I e VI) non potranno più essere venduti al pubblico.

Non devono essere sottovalutati, inoltre, gli effetti di questo cambio di classificazione a livello del Dlgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Per le aziende in possesso di sostanze cancerogene di categoria 1A e 1B secondo il reg. CLP fanno infatti fede le disposizioni riportate al Capo II (art. 235) - Titolo IX che, succedendosi in base alla loro fattibilità tecnica, risultano essere:

  1. La diretta sostituzione del cancerogeno con una sostanza o una miscela o un processo (se tecnicamente possibile)
  2. L’utilizzo del cancerogeno in un sistema a ciclo chiuso (se tecnicamente possibile)
  3. La riduzione del livello di esposizione dei lavoratori al cancerogeno al valore più basso tecnicamente possibile.


Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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