Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179
Interpretazione applicazione fattori M per composti del rame a seguito del IX ATP del Reg. CLP
Il 19 luglio 2016 la Commissione europea ha emanato il Regolamento (UE) N. 2016/1179, che ha modificato la tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 ed ha soppresso la tabella 3.2 del medesimo allegato.
Poiché esiste una discrepanza tra la versione italiana ed inglese del quinto considerandum del Regolamento (UE) 2016/1179 che ha generato dubbi in merito ai fattori M assegnati alle sostanze contenenti rame, il Ministero dell’Ambiente ha dato un’interpretazione definitiva, anche sulla base di un parere dato dall’ECHA all’ARPA Lombardia.
La parte del Regolamento non chiara è la seguente (si cita di seguito il testo italiano):
“I proposti fattori M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.”
Nel testo italiano manca erroneamente, rispetto al testo inglese, il riferimento alla tossicità acquatica cronica, alla quale non dovrebbe applicarsi il fattore M di cui sopra, introdotto invece dal Regolamento solamente per la tossicità acuta.
Il testo in inglese infatti è il seguente:
“However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission.”
Pertanto, il fattore M per le sostanze contenenti rame non si applica obbligatoriamente alla tossicità cronica fintantoché il RAC non farà delle ulteriori valutazioni in merito.
Il testo in italiano del regolamento da luogo a una discrepanza con la tabella 3.1 del Regolamento che riporta invece il fattore M per la sola tossicità acuta (ad esempio per l’Ossido di rame I e l’Ossido di rame II il fattore M=100 è riportato solo una volta). L’errore nel testo in italiano evidentemente può portare a errori di classificazione sia per le sostanze tal quali in questione sia per le miscele che le contengono.
Per questo motivo il Ministero sottolinea che la versione del regolamento che viene predisposta, approvata e votata dagli Stati Membri è esclusivamente la versione inglese ed è questa che deve essere presa come testo di riferimento nel caso in cui vi siano discordanze tra la versione inglese e quella italiana.
Basandosi dunque al testo inglese del quinto considerandum del Regolamento UE 2016/1179, il Ministero ritiene di poter aderire al parere espresso dall’ECHA (successivamente a un’interrogazione posta dall’Arpa Lombardia) secondo cui l’uso del fattore M è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.
Si ricorda che il regolamento è entrato in vigore dal 9 agosto 2016 e si applica a decorrere dal 1° marzo 2018 in tutti gli Stati Membri dell’Unione europea.
Fonte: Nota Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 3222 del 28/02/2018 - Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento (vedere allegato).
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem