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E’ ancora possibile condurre test su animali per le sostanze contenute nei cosmetici?

Chiarimenti sull’interfaccia tra Reg. REACH e Reg. Cosmetici

A cura della dott.ssa Cristina Sancolodi e Federica Ceccarelli

Secondo quanto disposto dal nuovo regolamento sui prodotti cosmetici (Reg. (CE) N. 1223/2009) è proibita l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici la cui formulazione finale o i cui ingredienti siano stati oggetto di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo (già convalidato e adottato a livello comunitario tenendo conto anche dello sviluppo in seno all’OCSE). Questi stessi ingredienti possono, comunque, dover essere registrati in ambito REACH. Tutto ciò ha creato alcune incertezze sulla possibilità di effettuare test sugli animali ai fini degli adempimenti previsti dai due regolamenti.

La Commissione europea, in collaborazione con ECHA, ha ora chiarito la relazione che intercorre tra il divieto di commercializzazione stabilito dal Reg. cosmetici ed i requisiti in materia di informazione previsti dal REACH come di seguito indicato:

  • I registranti di sostanze che sono utilizzate esclusivamente nel settore cosmetico possono non effettuare i test sugli animali per adempiere ai requisiti di informazione previsti dal REACH per gli endpoints riguardanti la salute umana, fatta eccezione per quei test che devono essere condotti per la valutazione del rischio per i lavoratori esposti alla sostanza. In questo contesto quando si parla di lavoratori ci si riferisce a tutti coloro che sono coinvolti sia nella fabbricazione o nella manipolazione di sostanze chimiche in siti industriali e non a utilizzatori professionali che utilizzano prodotti cosmetici nel corso delle loro attività (ad es. i parrucchieri) e non ai consumatori. Si ricorda infatti che la sicurezza del prodotto cosmetico è già valutata per gli utilizzatori professionali ed il consumatore e riportata nella relazione sulla sicurezza del prodotto. E’ possibile motivare nel dossier di registrazione REACH la non valutazione dell’esposizione dei lavoratori nei casi in cui il prodotto cosmetico è importato allo stato finito o manipolato in condizioni strettamente controllate.
  • I registranti di sostanze che sono utilizzate in vari settori, non solo in campo cosmetico, hanno il permesso di condurre test sugli animali, come ultima istanza, per tutti gli endpoints per la salute umana.
  • Tutti i registranti possono condurre test sugli animali, come ultima istanza, per tutti gli endpoints per l’ambiente
Alla luce di tali chiarimenti, il divieto sulle attività di testing e sulla commercializzazione previsto dal regolamento sui prodotti cosmetici non si applica alle attività di testing richieste dal Reg. REACH per quanto riguarda gli endpoints ambientali e l’esposizione dei lavoratori in settori diversi da quello cosmetico.

Pertanto tutti i registranti di sostanze utilizzate esclusivamente in campo cosmetico dovranno fornire le informazioni richieste dal REACH mediante l’utilizzo, se applicabili, di metodi alternativi alla sperimentazione animale (ad es. modelli matematici, read-across, peso dell’evidenza, ecc).

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