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Sicurezza prodotto

Sono disponibili i primi orientamenti europei relativi sul Regolamento (UE) 2017/821 - Conflict Minerals

Con la Raccomandazione (UE) 2018/1149 l’Europa emana gli attesi orientamenti per l’esercizio del dovere di diligenza relativo all’approvvigionamento dei Conflict Minerals

Quello dei Conflict Minerals è un tema già familiare a molte aziende europee che intrattengono rapporti commerciali con realtà statunitensi, poiché negli USA l’approvvigionamento di tali materie (o prodotti contenenti questi minerali e loro derivati) è normato dal 2010 attraverso il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, section 1502. Lo scorso anno l’Europa ha emanato il Regolamento (UE) 2017/821 con cui intende allinearsi alla policy americana nella lotta al commercio di minerali provenienti da zone di conflitto.
Per chi non avesse già incontrato questa tematica, scopriamo innanzitutto che cosa si intende per “Conflict Minerals”: la normativa definisce "minerali provenienti da zone di conflitto" i minerali contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro (spesso abbreviati come “3TG”), ma disciplina anche l’approvvigionamento dei metalli derivati da questi minerali e i loro composti. Questi metalli sono fondamentali in numerosi settori dell’industria quali l’automotive, l’elettronica, la plastica (dove possono venire utilizzati come catalizzatori), ma l’estrazione dei minerali da cui sono tratti in alcune aree del mondo è spesso legata a conflitti armati e alla violazione dei diritti umani. Con il Regolamento (UE) 2017/821 l’Europa intende garantire che gli importatori europei di 3TG effettuino un “approvvigionamento responsabile”, verificando la propria catena di approvvigionamento.  
Contrariamente alla legge USA (che coinvolge direttamente o indirettamente tutti gli operatori economici: statunitensi e non), il Reg. (UE) 2017/821 attribuisce obblighi e responsabilità principalmente agli importatori europei di metalli e minerali 3TG definiti con specifici codici doganali (elencati nell’Allegato I del regolamento).  La legge americana, inoltre, definisce con precisione le aree di conflitto nella Repubblica Democratica del Congo e nei Paesi limitrofi, mentre il regolamento europeo non specifica quali Paesi sono da considerarsi «zone di conflitto o ad alto rischio», lasciando quindi all’importatore la responsabilità di individuare in modo adeguato queste aree geo-politiche.
In tale contesto, la Raccomandazione (UE) 2018/1149 recentemente pubblicata è di particolare importanza per le aziende: essa illustra i principi fondamentali per organizzare in diverse fasi il proprio dovere di diligenza e per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, fornendo anche un utile elenco di fonti di informazione open source riguardanti le aree del mondo interessate da situazioni particolarmente critiche.
Raccomandiamo pertanto alle aziende interessate di prendere visione dell’atto legislativo ed iniziare a predisporre una policy aziendale che consenta di esercitare il proprio dovere di diligenza prima della decorrenza di tale obbligo normativo (1° gennaio 2021).


Fonte:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1149&from=EN

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