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Sicurezza prodotto

XVI Emendamento al Regolamento 10/2011, inerente ai materiali plastici a contatto con gli alimenti

Nuovi limiti di migrazione per gli ftalati

L’11 Luglio 2023 è stato emanato il XVI Emendamento al Regolamento 10/2011. Il Regolamento 1442/2023 porta delle sostanziali modifiche all’Allegato I relativo alle sostanze autorizzate per essere utilizzate nella fabbricazione delle plastiche. Non apporta invece modifiche riguardanti il campo delle plastiche riciclate.

Di seguito elenchiamo le principali novità:

  • RIMOZIONE DALL’ALLEGATO I

Sono state rimosse dalla lista delle sostanze autorizzate ad essere utilizzate come additivi la farina di legno e l’acido salicilico.

La farina di legno è stata rimossa in quanto la materia prima così come riportata nella lista positiva ha un carattere troppo generico. Il legno in quanto materiale naturale presenta un’alta variabilità in funzione alla zona in cui viene prelevato e alla tipologia che non ne garantiscono un’omogeneità. L’utilizzo di tale materia prima dovrebbe pertanto essere valutato caso per caso. A fronte di questa problematica è stato considerato maggiormente cautelativo rimuovere la farina di legno dall’elenco delle sostanze autorizzate.

La decisione di rimuovere alcune sostanze dalla lista positiva deriva invece da una necessità di rivalutazione dell’ Allegato I e in particolare di quelle sostanze prive di limite di migrazione specifica. Le sostanze in questione sono 451, per 284 di queste si è ritenuto indispensabile rivalutare la loro posizione. La commissione scientifica ha suddiviso tali sostanze in tre gruppi con differenti priorità, in quello con priorità più alta vi sono:
- Stirene, per il quale è in corso un’approfondita valutazione;
- Laurato di vinile per il quale sono stati forniti dei dati da un utilizzatore che ne hanno abbassato la pericolosità;
- L’acido salicilico, per questa sostanza non è stata riportata alcuna documentazione e non è stato individuato nessun utilizzatore. Le valutazioni in merito a tali sostanze si devono per forza basare su utilizzi previsti, non essendocene attualmente documentati, e vista la pericolosità della sostanza, è stato deciso di rimuoverla dalla lista positiva.

  • MODIFICA DEI LIMITI DI MIGRAZIONE

Sono stati modificati i limiti di migrazione  degli ftalati riportati in tabella. I limiti attualmente previsti non sono risultati adeguati ai più recenti pareri in materia di sicurezza dei prodotti, è quindi necessario un’opportuna modifica come da tabella riportata:
 

FCM

Descrizione

Vecchio Limite

Reg. 10/2011

Nuovo Limite

16° emendamento

157

Dibutil ftalato (“DBP”)

0,3 mg/Kg

0,12 mg/kg

0,6 mg/Kg restrizione di gruppo*

159

Benzil butil ftalato “BBP”)

30 mg/Kg

6 mg/kg

283

Bis (2-etilesile) ftalato (“DEHP”)

1,5 mg/Kg

0,6 mg/kg

*Nella restrizione di gruppo rientra anche il composto FCM 1085, 1,2-bis(2-metilpropil) benzene-1,2- dicarbossilato (diisobutilftalato o «DIBP»), che non è autorizzato come additivo per MCA di materia plastica, ma può essere presente in quantità minori come impurità o come conseguenza del suo utilizzo come coadiuvante tecnologico di lavorazione nel processo di fabbricazione di alcuni tipi di materia plastica.
 

  • RESTRIZIONI DI UTILIZZO

Per la sostanza DINP (FCM 728) è stata imposta una restrizione di utilizzo, questa non può essere utilizzata con le sostanze FCM 157, 159, 283, o 1085.
 

  • NUOVE SOSTANZE

Sono state aggiunte 5 nuove sostanze:

FCM 1078: tris(2-etilesil) benzene-1,2,4-tricarbossilato
FCM 1080: (perclorato di trietanolammina, sale di sodio), dimero
FCM 1081: N, N-bis (2-idrossietil) stearilammina parzialmente esterificata con acidi grassi saturi C16/C18
FCM 1082: Acido fosforico, esteri misti con 2-idrossietil metacrilato
FCM 1083: Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’- tetracarbossilica (“BTDA”)

Le considerazioni in merito all’inserimento e i limiti di tali sostanze sono riportate in Allegato I del regolamento 1442/2023.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle plastiche riciclate, dovremmo attendere il XVII Emendamento il quale pare porterà profondi cambiamenti nella struttura del Regolamento 10/2011 e la cui uscita è attesa per l’anno 2024.
 

Fonte: EUR-Lex

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