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Sicurezza prodotto

11-esima raccomandazione ECHA per l'inclusione di 8 sostanze in Allegato XIV (Autorizzazione)

Piombo e Glutarale in lista

Lo scorso 12 aprile è stata ufficializzata l’11esima raccomandazione ECHA per l’inclusione di sostanze nell’Allegato XIV del Reg. REACH (Autorizzazione), bozza già presentata nel marzo del 2022. È noto come il processo di autorizzazione miri a incoraggiare la sostituzione delle sostanze SVHC con alternative tecnicamente ed economicamente valide, per garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute umana e l’ambiente.

Si elencano le otto sostanze e relativi usi principali:

  • Etilendiamina (EC 203-468-6): utilizzata come inibitore di corrosione, coadiuvante di processo, utilizzato nel controllo dell’emissione di odori;
  • 2-(4-tertbutibenzil) propionaldeide e suoi stereoisomeri: utilizzata come fragranza nei prodotti per la pulizia e profumatori d’ambiente, e nei cosmetici;
  • Piombo (EC 231-100-4): utilizzato nella produzione di batterie, nelle saldature, in talune leghe metalliche (es.: ottone), nella produzione di parti di automobili e dispositivi elettronici.
  • Glutaraldeide (EC 203-856-5): utilizzato come detergente e biocida, agente per la concia delle pelli, nei polimeri e nello sviluppo di film a raggi X
  • 2-metil-1-(4-metilthiofenil)-2-morfolinopropan-1-one (EC 400-600-6): utilizzato come foto-iniziatore in vernici ad indurimento UV, inchiostri e adesivi;
  • 2-benzil-2- dimetilamino-4’-morfolinobutirofenone (EC 404-360-3): utilizzato come foto-iniziatore in vernici ad indurimento UV, inchiostri e adesivi;
  • Diisoesil-ftalato (EC 276-090-2): utilizzato come lubrificante e plastificante;
  • Acido ortoborico, sale sodico (EC 276-090-2): utilizzato come solvente e inibitore di corrosione.

La raccomandazione verrà presentata alla Commissione Europea per sua consultazione e decisione in merito alle sostanze da includere nell’elenco di quelle soggette ad autorizzazione.

Una volta che una sostanza viene inserita in allegato XIV, per poterla utilizzare sarà necessario presentare una domanda di autorizzazione. Tali sostanze, infatti, possono essere immesse sul mercato e/o utilizzate dopo una determinata data, esclusivamente se è concessa un'autorizzazione per l’uso specifico.


Fonte: ECHA (1 e 2)

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