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Sicurezza prodotto

Triossido di Cromo - la Corte di Giustizia Europea annulla parzialmente l’autorizzazione concessa

Riassunto della sentenza e prospettive per il futuro

Il triossido di cromo è una delle sostanze elencate in Allegato XIV al Regolamento REACH e, in quanto tale, è soggetto al processo di autorizzazione. Ciò significa che per poter utilizzare tale sostanza è necessario ottenere una autorizzazione da parte della Commissione europea per mezzo di un regolamento riferito esplicitamente alla azienda richiedente, alla sostanza e all’uso specifico.

Per il triossido di cromo il 11/05/2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione da parte di un consorzio (c.d. CTACSub) per 6 usi della sostanza.

Il 18/12/2020 la Commissione europea ha pubblicato la decisione di autorizzazione per 5 dei 6 usi richiesti, definendo come scadenza della stessa il 21/09/2024. Gli usi in oggetto sono i seguenti:

DESCRIZIONE USO

#USO

REVISIONE

uses of chromium trioxide in the formulation of mixtures

USO 1

21/09/2024

Uses in functional chrome plating

USO 2

21/09/2024

Uses in surface treatment for applications in the aeronautics and aerospace industries (unrelated to functional chrome plating or functional chrome plating with decorative character)

USO 4

21/09/2024

Use in surface treatment (except passivation of tin-plated steel (electrolytic tin plating - ETP)) for applications in various industry sectors, namely architectural, automotive, metal manufacturing and finishing, and general engineering (unrelated to functional chrome plating or functional chrome plating with decorative character)

USO 5

21/09/2024

Uses in passivation of tin-plated steel (ETP)

USO 6

21/09/2024

L’USO 3 riguardante la cromatura a carattere decorativo non è stato inserito dell’autorizzazione concessa e oggi la decisione rimane pending.
 

Il ricorso del Parlamento Europeo XC-144/21)

Il 5/03/2021 il Parlamento Europeo ha presentato un ricorso contro la decisione della Commissione riferita all’autorizzazione per gli usi 1, 2, 4 e 5 (e 6, solo se ritenuto legato alle altre autorizzazioni). Con il suo ricorso, il Parlamento europeo ha chiesto l’annullamento parziale della decisione di esecuzione C(2020) 8797 della Commissione, del 18 dicembre 2020, recante parziale autorizzazione per determinati usi del triossido di cromo ai sensi del regolamento REACH [...]

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dei requisiti stabiliti dall’articolo 60, paragrafi 4 e 7, del Reg. REACH:

  • Par.4: Quando l'autorizzazione non può essere rilasciata a norma del paragrafo 2 o per le sostanze di cui al paragrafo 3, essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative
  • Par.7: L'autorizzazione è rilasciata soltanto se la domanda è inoltrata conformemente alle prescrizioni dell'articolo 62

La decisione impugnata, che ha autorizzato 5 usi del triossido di cromo, è arrivata dopo anni di attesa e quando effettivamente è stata ufficializzata, nei consideranda era riassunto il contesto in cui si inserisce la decisione, di cui si riporta un estratto:

  • Per il triossido di cromo poteva essere concessa un’autorizzazione solo ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, ciò significa che era importante dimostrare che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi e che non sono disponibili alternative;
  • La Commissione ha rilevato che «nei suoi pareri sugli usi 1, 2, 4 e 5, il RAC ha concluso che le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative descritte nella domanda non sono appropriate ed efficaci nel limitare i rischi per i lavoratori […]»;
  • Per quanto riguarda «gli usi 1, 2, 4 e 5, il RAC ha concluso inoltre che vi sono incertezze significative riguardo all’esposizione dei lavoratori a causa della disponibilità limitata di dati sull’esposizione misurata […]» «ha inoltre concluso che esistono incertezze anche nella valutazione dell’esposizione della popolazione generale alla sostanza, attraverso l’ambiente, su scala locale, in particolare per quanto riguarda l’emissione di cromo (VI) tramite acque reflue […]»;
  • «nei suoi pareri sugli usi 2, 4 e 5, il SEAC ha concluso che non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. Tuttavia, a causa della portata molto ampia degli usi richiesti, il SEAC non ha potuto escludere possibili incertezze riguardo alla fattibilità tecnica di alternative per un numero limitato di impieghi specifici che sono inclusi nella descrizione di tali usi […]»;
  • «la descrizione degli usi 2, 4 e 5 dovrebbe essere ulteriormente specificata facendo riferimento agli usi in cui una delle (…) funzionalità essenziali è necessaria per l’uso previsto».

Sono quindi state rilevate alcune incertezze sia nell’ambito della valutazione e gestione dei rischi, che a riguardo della analisi delle alternative. Il Parlamento Europeo nel suo ricorso fa appunto riferimento al fatto che la Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione anche in presenza di tali incertezze.
 

La sentenza della Corte di Giustizia europea

Il 20/04/2023 la Corte di Giustizia europea si è pronunciata con la sentenza sul ricorso:

1) L’articolo 1, paragrafi 1 e 5, nonché gli articoli da 2 a 5, 7, 9 e 10 della decisione di esecuzione C(2020) 8797 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che concede un’autorizzazione parziale per taluni usi del triossido di cromo in forza del regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Chemservice GmbH e altri) sono annullati nella parte in cui tali articoli riguardano le autorizzazioni relative agli usi 2, 4 e 5 e all’uso 1 per quanto riguarda la formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5.

2) Gli effetti della decisione di esecuzione C(2020) 8797 sono mantenuti per un periodo che non può superare un anno a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

3) La Commissione europea è condannata alle spese.

In altre parole, la Corte di Giustizia Europea annulla l’autorizzazione rilasciata al CTACSub limitatamente agli usi 2, 4 e 5 (oltre alla formulazione – uso 1 – riferita ai tre usi citati). Viene tuttavia sancito che gli effetti dell’autorizzazione vanno mantenuti fino al nuovo pronunciamento della Commissione Europea che dovrà comunque avvenire entro 1 anno dalla data della sentenza (quindi entro il 20/04/2024).

Il link alla sentenza è riportato in calce alla news.
 

Che cosa comporta la sentenza?

La sentenza di annullamento porta la Commissione ad esprimersi nuovamente sull’autorizzazione rilasciata. Non si può sapere con certezza quello che succederà, così come non si può sapere se vi saranno ripercussioni sulla domanda di rinnovo presentata da un nuovo gruppo di aziende (CTACSub2). Anche in questo caso dobbiamo attendere il pronunciamento della Commissione.

Sappiamo invece che nel frattempo l’autorizzazione rimane valida, così come le prescrizioni che questa prevede (es. monitoraggi e notifica annuale ad ECHA). Sappiamo anche che entro 1 anno la Commissione dovrà pronunciarsi, in caso di annullamento gli utilizzatori di triossido di cromo che facevano riferimento a tale autorizzazione, dovranno immediatamente interromperne l’uso. Infatti, il Reg. REACH non prevede periodi transitori a valle di un annullamento.

Consigliamo quindi a tutte le aziende che usano il triossido di cromo per uno o più dei tre usi annullati (oltre alla relativa formulazione) che non si fossero ancora attivati, di valutare già da ora la presentazione di una propria domanda di autorizzazione. Infatti, i tempi di rilascio sono generalmente lunghi, quindi consigliamo di agire al più presto.

Normachem rimane a disposizione per eventuali richieste di consulenza specifica in materia di autorizzazione.
 

Fonte: EUR-Lex

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