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Sicurezza prodotto

Stato dell’autorizzazione richiesta per l’uso decorativo del triossido di cromo (USO 3)

Autorizzazione ancora pending, quali sono le prospettive per il futuro?

Il triossido di cromo è una delle sostanze elencate in Allegato XIV al Regolamento REACH e, in quanto tale, è soggetto al processo di autorizzazione. Ciò significa che per poter utilizzare tale sostanza è necessario ottenere una autorizzazione da parte della Commissione europea per mezzo di un regolamento riferito esplicitamente alla azienda richiedente, alla sostanza e all’uso specifico.


Stato dell’arte e scenari futuri

Per il triossido di cromo il 11/05/2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione da parte di un consorzio (c.d. CTACSub) per 6 usi della sostanza. Fra questi vi era anche l’uso per la cromatura funzionale con carattere decorativo, noto come USO 3.

Il 18/12/2020 la Commissione Europea ha pubblicato la decisione di autorizzazione per 5 dei 6 usi richiesti, definendo come scadenza della stessa il 21/09/2024. L’uso rimasto escluso dalla decisione è appunto l’USO 3 relativo alla cromatura decorativa.

Considerando che la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della Latest Application Date (fissata al 21/03/2016), l’uso della sostanza è concesso anche dopo la sunset date (21/09/2017) fino al pronunciamento della Commissione europea.

Nella prima opinione dei comitati tecnici di ECHA (RAC e SEAC) le principali criticità riguardavano le misure di gestione del rischio. Nell'opinion, infatti, troviamo “RAC confirmed that the operational conditions and risk management measures described in the application do not limit the risk, however the suggested conditions and monitoring arrangements are expected to improve the situation”. Il SEAC non ha fatto emergere, almeno in questa occasione, criticità rilevanti. L’opinion è quindi stata inviata alla Commissione europea per la valutazione e la decisione sulla autorizzazione.

Successivamente, con una lettera del 24/02/2020, la Commissione ha chiesto al CTACSub di inviare un Piano di Sostituzione (SubPlan) riferito alla sostanza. A valle dell’invio, il SEAC ha espresso un parere ad hoc indicando come il piano di sostituzione non fosse “credibile”.

Dopo quest’ultima valutazione la Commissione non si è più espressa per presentare la propria decisione. Va tuttavia specificato che a maggio 2022 la stessa Commissione europea ha iniziato a comunicare informalmente agli stakeholders che proporrà al REACH Committee (rappresentanti degli stati membri) di rifiutare le autorizzazioni che presentano un SubPlan non credibile.

Ci si aspetta quindi che l’autorizzazione richiesta per l’USO 3 possa essere rifiutata dalla Commissione. Ovviamente non vi sarà certezza fino al pronunciamento definitivo della stess Commissione - pronunciamento che potrebbe arrivare entro la fine dell'anno in corso. Come riferimento alleghiamo alla presente news il documento prodotto da ECHA e presentato durante un incontro online dedicato all’autorizzazione del triossido di cromo.
 

Che cosa comporta l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione?

In caso di rifiuto dell’autorizzazione, le aziende che stavano godendo della domanda di autorizzazione presentata dal CTACSub per l’USO 3, dovranno interrompere l’uso del triossido di cromo. Ciò deve essere fatto dal momento in cui la decisione viene ufficializzata, infatti il Reg. REACH non prevede un periodo transitorio in merito.

Ciò ovviamente si applica a meno che l’utilizzatore non abbia presentato (e ottenuto) una propria autorizzazione in merito entro la data ufficiale del rifiuto.

Consigliamo quindi a tutti gli utilizzatori di triossido di cromo per uso decorativo che non si fossero ancora attivati, di valutare già da ora la presentazione di una domanda di autorizzazione. Infatti, i tempi di rilascio sono generalmente lunghi, quindi consigliamo di agire al più presto.

Normachem rimane a disposizione per eventuali richieste di consulenza specifica in materia di autorizzazione.


Fonte: ECHA

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