Aggiornate le Appendici 2, 4 e 6 dell'Allegato XVII del Reg. REACH
Promulgato il Regolamento (UE) 2021/2204
Lo scorso 14 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2021/2204 che modifica le Appendici 2, 4 e 6 dell’Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 -REACH.
Si segnalano di seguito le sostanze più significative aggiunte alle appendici in questione:
- Appendice 2
Nome della sostanza |
EC |
CAS |
Restrizione 28 obbligatoria a decorrere dal |
Tetrafluoroetilene |
204-126-9 |
116-14-3 |
17 dicembre 2022 |
1,4-diossano |
204-661-8 |
123-91-1 |
17 dicembre 2022 |
Butanonossima |
202-496-6 |
96-29-7 |
1° marzo 2022 |
- Appendice 4
Nome della sostanza |
EC |
CAS |
Restrizione 29 obbligatoria a decorrere dal |
2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo |
221-967-7 |
3296-90-0 |
1° marzo 2022 |
N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA] |
213-103-2 |
924-42-5 |
1° marzo 2022 |
- Appendice 6
Nome della sostanza |
EC |
CAS |
Restrizione 30 obbligatoria a decorrere dal |
Diclorodiottilstannano |
222-583-2 |
3542-36-7 |
1° marzo 2022 |
Diottil dilaurato |
222-883-3 [1] 293-901-5 [2] |
3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2] |
1° marzo 2022 |
bis (2-(2 metossietossi)etil)etere; tetraglima |
205-594-7 |
143-24-8 |
1° marzo 2022 |
2-(4-terz butilbenzil)propionaldeide |
201-289-8 |
80-54-6 |
1° marzo 2022 |
Diisottilftalato |
248-523-5 |
27554-26-3 |
1° marzo 2022 |
1,2,4-triazolo |
206-022-9 |
288-88-0 |
17 dicembre 2022 |
Zinco piritione |
236-671-3 |
13463-41-7 |
1° marzo 2022 |
L’inclusione delle sostanze all’interno delle Appendici dell’Allegato XVII e la loro classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, fa sì che tali sostante non possano essere utilizzate e immesse sul mercato in prodotti venduti al pubblico come tali o in miscela – se superano i pertinenti limiti di classificazione. L’inclusione in appendice, infatti, è una delle due condizioni necessarie perché le restrizioni 28, 29 e 30 siano applicabili, oltre alla classificazione come CMR delle sostanze in questione.
Tutte le sostanze elencate nel Regolamento (UE) 2021/2204 presentano un profilo di classificazione armonizzato come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, ufficializzato specificamente da:
- Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV ATP del Reg. CLP), cogente a decorrere dal 1° marzo 2022;
- Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII ATP del Reg. CLP), cogente a decorrere dal 17 dicembre 2022.
La restrizione, di conseguenza, seguirà le scadenze di applicazione dettate dai regolamenti sopracitati (v. nella tabella la colonna Obbligatoria a decorrere dal)
Si raccomanda pertanto alle aziende interessate di prendere visione del testo e delle specifiche introdotte perché si possa giungere allineati alle disposizioni non più tardi della data di entrata in vigore del Regolamento.
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