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Sicurezza prodotto

Aggiornate le Appendici 2, 4 e 6 dell'Allegato XVII del Reg. REACH

Promulgato il Regolamento (UE) 2021/2204

Lo scorso 14 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2021/2204 che modifica le Appendici 2, 4 e 6 dell’Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 -REACH.

Si segnalano di seguito le sostanze più significative aggiunte alle appendici in questione:

  • Appendice 2

Nome della sostanza

EC

CAS

Restrizione 28

obbligatoria a decorrere dal

Tetrafluoroetilene

204-126-9

116-14-3

17 dicembre 2022

1,4-diossano

204-661-8

123-91-1

17 dicembre 2022

Butanonossima

202-496-6

96-29-7

1° marzo 2022

 

  • Appendice 4

Nome della sostanza

EC

CAS

Restrizione 29

obbligatoria a decorrere dal

2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo

221-967-7

3296-90-0

1° marzo 2022

N-(idrossimetil)acrilammide;

metilolacrilammide; [NMA]

213-103-2

924-42-5

1° marzo 2022

 

 

  • Appendice 6

Nome della sostanza

EC

CAS

Restrizione 30

obbligatoria a decorrere dal

Diclorodiottilstannano

222-583-2

3542-36-7

1° marzo 2022

Diottil dilaurato

222-883-3 [1]

293-901-5 [2]

3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]

1° marzo 2022

bis (2-(2 metossietossi)etil)etere; tetraglima

205-594-7

143-24-8

1° marzo 2022

2-(4-terz butilbenzil)propionaldeide

201-289-8

80-54-6

1° marzo 2022

Diisottilftalato

248-523-5

27554-26-3

1° marzo 2022

1,2,4-triazolo

206-022-9

288-88-0

17 dicembre 2022

Zinco piritione

236-671-3

13463-41-7

1° marzo 2022

 

L’inclusione delle sostanze all’interno delle Appendici dell’Allegato XVII e la loro classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B,  fa sì che tali sostante non possano essere utilizzate e immesse sul mercato in prodotti venduti al pubblico come tali o in miscela – se superano i pertinenti limiti di classificazione. L’inclusione in appendice, infatti, è una delle due condizioni necessarie perché le restrizioni 28, 29 e 30 siano applicabili, oltre alla classificazione come CMR delle sostanze in questione.

Tutte le sostanze elencate nel Regolamento (UE) 2021/2204 presentano un profilo di classificazione armonizzato come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, ufficializzato specificamente da:

  • Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV ATP del Reg. CLP), cogente a decorrere dal 1° marzo 2022;
  • Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII ATP del Reg. CLP), cogente a decorrere dal 17 dicembre 2022.

La restrizione, di conseguenza, seguirà le scadenze di applicazione dettate dai regolamenti sopracitati (v. nella tabella la colonna Obbligatoria a decorrere dal)

Si raccomanda pertanto alle aziende interessate di prendere visione del testo e delle specifiche introdotte perché si possa giungere allineati alle disposizioni non più tardi della data di entrata in vigore del Regolamento.


Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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