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Sicurezza prodotto

Attenzione al Piombo nel PVC

Bozza di restrizione del Piombo nel PVC

È attualmente in bozza l’emendamento al Regolamento (EU) 1907/2006 che andrà a modificare l’allegato XVII, in modo particolare la voce 63 relativa al Piombo.

La proposta prevede l’inserimento di sei nuovi paragrafi che vietano e impongono limitazioni alla presenza di piombo nel PVC:

  • il Piombo non potrà essere utilizzato in articoli prodotti a partire da polimeri o copolimeri di vinil-cloruro, PVC (paragrafo 15);
  • non potranno essere immessi sul mercato articoli in PVC contenenti una concentrazione di Piombo metallico superiore o uguale allo 0.1% in peso (paragrafo 16).

Tali restrizioni saranno applicabili dopo 24 mesi e un giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

La proposta di restrizione prevede inoltre alcune deroghe alla loro applicabilità.

Per il PVC rigido riciclato presente in alcuni articoli, descritti al paragrafo 18 della proposta e sotto-riportati, non si applicano tali restrizioni fino a 10 anni dall’entrata in vigore di tale Emendamento se:

  • la concentrazione di Piombo nel materiale riciclato è inferiore all’ 1,5% in peso del PVC rigido proveniente da riciclo; e
  • in presenza di uno strato di PVC vergine o di altro materiale al di sopra del PVC riciclato, la concentrazione di piombo metallico è inferiore allo 0.1%.

I materiali che rientrano nella deroga sopraindicata sono:

  1. profili e lastre per applicazioni esterne in edifici e opere di ingegneria civile, esclusi ponti e terrazze;
  2. profili e lamiere per ponti e terrazze, a condizione che il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente ricoperto da uno strato di PVC di nuova produzione o altro materiale;
  3. profili e fogli destinati ad essere utilizzati in spazi nascosti o vuoti in edifici e opere di ingegneria civile (quando sono inaccessibili durante l'uso normale, ad eccezione della manutenzione, ad esempio, di condotti per cavi);
  4. profili e lamiere per applicazioni edilizie interne, a condizione che l'intera superficie del profilo o del foglio rivolta verso le aree occupate di un edificio dopo l'installazione sia prodotta utilizzando PVC di nuova produzione o altro materiale;
  5. tubi multistrato (esclusi tubi per l'acqua potabile), a condizione che il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e interamente ricoperto da uno strato di PVC di nuova produzione o altro materiale;
  6. accessori, esclusi gli accessori per tubi per acqua potabile.

I produttori di PVC rigido riciclato contenente una concentrazione superiore allo 0.1% in peso di piombo, prima di immettere sul mercato tali articoli dovranno apporre su di essi la dicitura; “Contiene Piombo”, in modo visibile, leggibile ed indelebile. Quando tale dicitura non può essere applicata direttamente sull’articolo dovrà essere apposta sull’imballaggio.

I fornitori di articoli contenenti PVC rigido recuperato dovranno, inoltre, disporre di evidenze documentali a sostegno dei claim sull'origine del PVC recuperato. Allo stesso modo, affermazioni circa il contenuto di PVC riciclato all’interno degli articoli importati, dovranno essere supportate da un certificato rilasciato da una terza parte indipendente, che fornisca una prova di tracciabilità e contenuto del PVC.

Tali deroghe verranno riviste dalla Commissione dopo un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore di tale Emendamento.

Infine, le restrizioni di cui ai paragrafi 15 e 16, non si applicano a:

  • separatori in PVC-silice in batterie al Piombo fino a 10 anni dopo l’entrata in vigore dell’emendamento.
  • articoli che rientrano nel campo di applicazione di:
    • Regolamento (CE) n.1935/2004 (Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti)
    • Direttiva 2011/65/UE (RoHS, Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
    • Direttiva 94/62/CE (Metalli pesanti nei rifiuti)
    • Direttiva 2009/48/CE (Sicurezza sui giocattoli)

La restrizione è attualmente ancora in bozza, si è in attesa della valutazione e della successiva entrata in vigore del testo ufficiale.

È raccomandato a tutti i produttori di PVC e PVC riciclato di iniziare a valutare il contenuto di piombo all’interno dei propri prodotti, considerando anche l’eventuale variabilità prevista nelle operazioni di riciclaggio.

 

Fonte: WTO (1 e 2)

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