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Sicurezza prodotto

Autorizzazioni REACH

Rilascio dell’Autorizzazione REACH in merito all’utilizzo del triossido di cromo

In data 10 febbraio 2023 alle aziende Husqvarna AB e Steel Color S.p.A. è stata concessa l’autorizzazione per l’utilizzo del Triossido di cromo, a norma del sopracitato articolo 60, paragrafo 4 1907/2006.

Nello specifico, l’autorizzazione rilasciata alla Steel Color S.p.A., riguarda l’utilizzo del Triossido di cromo come colorante ed indurente per piastre in acciaio inossidabile utilizzato nell’industria siderurgica per la fabbricazione di lamiere testurizzare laminate a freddo di alta qualità.

In merito alla Husqvarna AB l’autorizzazione concessa è relativa all’uso industriale di una miscela contenente triossido di cromo nella cromatura funzionale di taglienti di catene per seghe al fine di soddisfare le esigenze di mantenimento dell’affilatura e di durabilità per l’utilizzo con seghe a catena.

Queste autorizzazioni si aggiungono a tante altre che la commissione Europea sta rilasciando alle aziende di svariati settori merceologici in seguito a scrupolose valutazioni.

Vogliamo ricordare infatti che l’autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno assicurando al contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.

 A norma dell’ART.56 del Reg. 1907/2006 un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall’immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall’utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell’allegato XIV.

In riferimento all’ART.57 del Reg. 1907/2006 le sostanze incluse nell’allegato XIV sono tali per cui sono sostanze che rispondono a criteri di classificazione quali, pericolo di cancerogenicità, mutagenicità, tossico per la riproduzione, bioaccumulabile,  perturbanti del sistema endocrino.

Le aziende possono richiedere alla Commissione europea, l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 previa presentazione di una relazione sulla sicurezza chimica dove viene provato, tramite test, che il rischio per la salute umana ed ambiente è adeguatamente controllato in merito all’utilizzo della sostanza stessa (art.60, par.2).

Quando l’autorizzazione non può essere rilasciata a norma del suddetto articolo, essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgano sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana ed ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative (Art.60, par 4).


Fonte: EUR-Lex (1 e 2)

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