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Sicurezza prodotto

Restrizione 27: Divieto di utilizzo di Nichel e suoi composti

Aggiornato il metodo di prova per l’analisi di rilascio del Nichel

Lo scorso 3 Marzo la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione relativa all’aggiornamento dei metodi di analisi armonizzati per il Nichel in conformità alla voce 27 dell’Allegato XVII in materia di restrizioni.

La restrizione 27 vieta l’uso di Nichel e dei suoi composti:

- in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi e in altre parti del corpo perforate a meno che il tasso di cessione d nickel sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

- in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle come:

  • orecchini,
  • collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
  • casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
  • bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,

se il tasso di cessione di nichel delle parti di questi articoli è superiore a 0,5 μ/cm2 /settimana.

Il metodo armonizzato per la verifica di tali limiti è: EN 1811:2011+A1:2015, così come aggiornato dalla Comunicazione avvenuta nel 2017. Per la verifica del rilascio di Nichel da occhiali, sia da vista che da sole la norma tecnica armonizzata è EN 16128:2015.

Nel caso in cui gli articoli sopracitati presentassero un rivestimento il rilascio deve essere valutato non superiore a 0,5 μg/ cm2 /settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

Con la comunicazione dello scorso 3 marzo la Commissione informa che vi è una variazione del metodo di analisi utilizzato per la verifica di quest’ultima parte della restrizione. Il metodo per la simulazione dell'usura accelerata e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichel da articoli ricoperti aggiornato al 2023 è EN 12472:2020 anziché EN 12472:2005+A1:2009. Il non rispetto dei limiti indicati dalla restrizione impone la non immissione sul mercato di tali articoli.

È utile ricordare inoltre che la violazione delle prescrizioni riportate in Allegato XVII (Restrizioni) è sanzionabile fino a tre mesi di carcere o con un’ammenda amministrativa di 150.000€. Le Autorità preposte per la vigilanza dell’applicazione del Regolamento 1907/2006 sono:

- Ministero della Salute, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle Transizione Ecologica, per tutti gli articoli che circolano internamente al mercato Nazionale e per gli articoli che vengono immessi nel mercato Nazionale e provenienti da altri Stati Membri;

- la Guardia di Finanza unitamente alle Autorità di Dogana per articoli importati da paesi al di fuori dell’UE

così come definito dal DL 157/2022.


Fonte: EUR-Lex

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