add-cartarea-1area-2area-3area-4area-5area-6arrow-pointing-rightarrow-rightfacebookicon-calendar-2icon-calendaricon-clockicon-labelsicon-markericon-pcicon-pc_oldicon-puzzleiso-9001linkedinlogo_oldmarchiopaypal-2paypalpinterestsearchtwitter
Sicurezza prodotto

Autorizzazioni REACH

Rilascio dell’Autorizzazione REACH in merito all’utilizzo del triossido di cromo

In data 11/04/2023 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del triossido di cromo:

  • Alle aziende Oras Oy e Oras Olesno, per l’elettrodeposizione su substrati di metallo e di plastica al fine di ottenere superfici funzionali per applicazioni in ambito sanitario;
  • Sempre all’ azienda Oras Oy per il pretrattamento («mordenzatura») di substrati di plastica in procedimenti di elettrodeposizione per applicazioni in ambito sanitario:
  • All’azienda Viega GmbH & Co, per i seguenti usi: 
    • Elettrodeposizione su diversi tipi di substrati al fine di ottenere superfici funzionali dotate di elevata durabilità e di un aspetto argenteo brillante per applicazioni in ambito sanitario.
    • Mordenzatura di materie plastiche come fase di pretrattamento in processi di elettrodeposizione per applicazioni in ambito sanitario.

Per contestualizzare l’impatto di questa notizia, si ricorda che l’autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno assicurando al contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.

A norma dell’ART.56 del Reg. 1907/2006 un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall’immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall’utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell’allegato XIV.

In riferimento all’ART.57 del Reg. 1907/2006 le sostanze incluse nell’allegato XIV sono tali per cui sono sostanze che rispondono a criteri di classificazione quali, pericolo di cancerogenicità, mutagenicità, tossico per la riproduzione, bioaccumulabile, perturbanti del sistema endocrino.

Le aziende possono richiedere alla Commissione europea, l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 previa presentazione di una relazione sulla sicurezza chimica dove viene provato, tramite test, che il rischio per la salute umana ed ambiente è adeguatamente controllato in merito all’utilizzo della sostanza stessa (art.60, par.2).

Quando l’autorizzazione non può essere rilasciata a norma del suddetto articolo, essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgano sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana ed ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative (Art.60, par 4).


Fonte: EUR-Lex (1 e 2)

Come possiamo aiutarti?

Formazione

Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.

Vedi tutti i corsi

Servizi

Servizi completi per valutare i rischi e massimizzare la sicurezza.

Scopri di più

Contattaci

Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.

Scrivici
Top