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Sicurezza prodotto

Introdotte due nuove restrizioni nell’Allegato XVII del Regolamento REACH

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due nuovi Regolamenti Europei che introducono restrizioni all’utilizzo di metanolo e 1-metil-2-pirrolidone

Il 18 aprile ha visto la nascita di due Regolamenti recanti modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Sono state quindi introdotte due nuove restrizioni, che si applicheranno a decorrere dai prossimi anni. Vediamo di seguito nel dettaglio quali sostanze sono state coinvolte.

Metanolo

Il Regolamento (UE) 2018/589, successivamente rettificato, ha introdotto la restrizione n. 69 avente come oggetto il metanolo. Il fascicolo contenente la proposta di restrizione era stato presentato nel 2015 dalla Polonia, e sosteneva che l’esposizione al metanolo contenuto nell’alcol denaturato e nel liquido di lavaggio del parabrezza presenta un rischio inaccettabile per la salute umana. Infatti, sono stati segnalati numerosi casi di intossicazione anche mortale causata dall’ingestione di questi liquidi commerciali sia per cause accidentali sia da parte di alcolisti cronici. La proposta ha per ora trovato riscontro solamente per quanto riguarda i liquidi di lavaggio del parabrezza, in quanto il SEAC non ha potuto valutare dati socioeconomici relativi all’alcol denaturato. Riportiamo di seguito il testo della nuova restrizione:

«69.

Metanolo

N. CAS 67-56-1

N. CE 200-659-6
Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2019 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.»

 

NMP

La seconda nuova restrizione riguarda l’uso della sostanza 1-metil-2-pirrolidone (NMP), proposta dai Paesi Bassi per affrontare i rischi per la salute dei lavoratori esposti all'NMP dovuti principalmente alla tossicità per lo sviluppo. L’NMR è infatti armonizzato come tossico per la riproduzione di categoria 1B, come irritante per pelle occhi e per il tratto respiratorio. Questa sostanza è ampiamente utilizzata in tutta Europa in molte applicazioni industriali, come ad esempio nei rivestimenti per fili e nel settore petrolchimico. Sulla base del fascicolo presentato, il RAC ha calcolato due DNEL per l’esposizione dei lavoratori per via inalatoria e cutanea. In base ai pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ha ritenuto che esista un rischio inaccettabile per la salute dei lavoratori durante la fabbricazione e l'uso dell'NMP che va affrontato a livello dell'Unione. Ritiene inoltre che una restrizione che istituisca un DNEL per l'esposizione dei lavoratori all'NMP per inalazione e per via cutanea, rappresenti la misura più adeguata a livello dell'Unione per affrontare tale rischio. Riportiamo di seguito il testo della restrizione introdotta nell’Allegato XVII del Regolamento REACH.

«71.

1-metil-2-pirrolidone (NMP)

N. CAS 872-50-4

N. CE 212-828-1

N. CE 200-659-6
  1. Non deve essere immesso sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m3 per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.
  2. Non deve essere prodotto o utilizzato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.
  3. In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili.»

 

Come specificato nel testo sopra riportato, l’applicazione della restrizione avverrà in differita per i diversi impieghi, in modo che le parti interessate dispongano del tempo sufficiente per adottare opportune misure per conformarsi al testo di legge.

Raccomandiamo tuttavia alle aziende interessate dalle due restrizioni di provvedere per tempo all’adeguamento dei propri processi.

 

FONTI:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0589&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0588&from=EN

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