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Sicurezza prodotto

Proposta di restrizione REACH del 2,4-dinitrotoluene

Pareri di RAC e SEAC relativi alla presenza di 2,4-DNT negli articoli

RAC e SEAC hanno espresso il proprio parere circa la proposta di restrizione REACH presentata da ECHA, che vieterebbe l’immissione sul mercato (dunque anche l’importazione) e l’uso di articoli contenenti 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT), poiché rappresentano un rischio per la salute umana. La proposta di restrizione coinvolge gli articoli destinati ai consumatori e agli utilizzatori professionali.

Il 2,4-DNT è classificato ai sensi del Reg. CLP come cancerogeno di categoria 1B (H350), è incluso nella lista delle sostanze candidate ad autorizzazione ed è presente, inoltre, nell’Allegato XIV del Reg. REACH tra le sostanze in autorizzazione.

ECHA, nelle vesti dell’autorità che ha presentato la proposta di restrizione, ritiene che vi sia un rischio per la salute umana dovuto all’eventuale esposizione, difficile da quantificare, nell’uso del 2,4-DNT negli articoli e ne ha identificato alcuni usi attuali o precedenti:

  • airbag automobilistici;
  • pretensionatori delle cinture di sicurezza;
  • bottiglie di plastica per il prelievo di campioni industriali;
  • propellenti per munizioni per armi leggere militari o civili;
  • agenti gelatinizzanti-plastificanti in composizioni esplosive;
  • agente plastificante e impermeabilizzante per propellenti in polvere da sparo.

Nonostante l’utilizzo del 2,4-DNT nella produzione di articoli in UE sia soggetta agli obblighi di autorizzazione REACH, non si applicano tali requisiti agli articoli importati da extra-UE in cui la sostanza sia già in essi incorporata; pertanto, è possibile che si venga a contatto con la sostanza attraverso questi prodotti. Tale ipotesi è anche avvalorata dal fatto che, al momento, nello SEE non è presentata alcuna domanda di autorizzazione per l’uso di 2,4-DNT.

Le opinioni di RAC e SEAC sono concordi circa l’inclusione della sostanza in esame in Allegato XVII (Restrizioni): entrambi i comitati ritengono che sia la misura più appropriata a livello europeo per far fronte ai rischi individuati tenendo conto della proporzionalità tra i benefici per la salute umana e costi socioeconomici.

Il RAC ha tuttavia raccomandato un’estensione del campo di applicazione della restrizione, includendo (oltre al 2,4-DNT) anche gli altri isomeri della sostanza (es.: il 2,6-DNT) mediante l’introduzione della sostanza multi-costituente DNT.

Il SEAC ha inoltre indicato un periodo di deroga di 36 mesi per gli usi di 2,4-DNT in micro generatori di gas (MGG) e pezzi di ricambio nell'industria automobilistica.

La fase successiva per procedere con l’ingresso della sostanza in Allegato XVII, una volta adottati i pareri di RAC e SEAC, è l’invio di questi, insieme ai pertinenti documenti di riferimento, alla Commissione Europea, che dovrà decidere in merito e promulgare, se del caso, un regolamento per la modifica dell’Allegato XVII del Reg. REACH nei prossimi mesi.


Fonte: ECHA

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