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Pubblicato il nuovo Piano nazionale dei controlli sull’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP per il 2015

Sul sito del Ministero della Salute è disponibile il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per il 2015 nel quale vengono illustrate le modalità delle attività di controllo in linea con le disposizioni date dall’ECHA (progetti REACH EN FORCE e progetti pilota adottati dal Forum).
Il target group selezionato per le attività di controllo per il 2015 vede coinvolte imprese appartenenti alla catena di approvvigionamento:
  • delle sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale;
  • delle sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui all’Allegato XIV del REACH (sostanze soggette ad autorizzazione);
  • dei prodotti fitosanitari (codice NACE 20.2);
  • dei prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti (codici NACE 20.4 e 20.5);
  • dei prodotti detergenti e deodoranti per l’ambiente (codici NACE 20.4 e 20.5).
Entrando più nel dettaglio, i controlli saranno orientati quindi su quelle tipologie di sostanze che per il loro profilo di pericolosità destano elevati livelli di preoccupazione come:
  • sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come CMR, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’art. 59 del reg. REACH (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table, SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’All. XVII al Reg. REACH (lista delle restrizioni attualmente in vigore);
  • sostanze potenzialmente presenti in articoli utilizzati dal consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
Il Piano nazionale 2015 prevede anche l’avviamento di un programma sperimentale di controlli analitici (Sezione 2) in attesa dell’adozione da parte della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PA riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli.

Di seguito vengono indicate le tipologie di imprese che potrebbero essere coinvolte nel programma di controlli analitici:
imprese che fabbricano, importano o formulano specifici prodotti chimici per i settori dei trasporti (codici NACE 19.20 e 22.11), delle costruzioni (codici NACE 23.5 e 23.6), della gioielleria/bigiotteria (codice NACE 32.1), del tessile e pelli (codici NACE 13, 14 e 15), dei giocattoli (codice NACE 32.4) limitatamente alle restrizioni di cui all’All. XVII Reg. REACH secondo le indicazioni riportate nella tabella:

Settore NACE Sostanza/e-voce
Allegato XVII REACH
Matrici/prodotti
trasporti 19.20; 22.11 IPA- 50 Olii diluenti;
pneumatici
costruzioni 23.5; 23.6 Cr VI - 47 Cemento
gioielleria/bigiotteria 32.1 Cd-23
Ni- 27
Pb- 63
Articoli di
gioielleria e
bigiotteria e loro
parti metalliche
tessile e pelli 13; 14 e 15 Coloranti azoici- 43 Articoli tessili e in
pelle
giocattoli 32.4 Ftalati-51 e 52
Coloranti azoici-43
Plastiche, articoli
tessili e pelli
colle, adesivi
sintetici
20.52 e 20.3 Cloroformio-32
Toluene-48
Colle, adesivi
sintetici

  • imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione. In questo caso le attività saranno focalizzate su sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e l’ambiente (ad es. CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l’ambiente, PBT/vPvB ) e ai quantitativi
Infine nella sezione 3 del documento viene anche fatto presente che le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA, d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, daranno riscontro per l'anno 2015 alle richieste eventualmente avanzate dall'AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.
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