Direttiva Delegata (UE) 2023/1437: istituita in Allegato IV l’esenzione RoHS n. 49 relativa al mercurio
La direttiva introduce una nuova esenzione per le AEE
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva delegata (UE) 2023/1437, che modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
La Direttiva introduce una nuova esenzione per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rientranti nella categoria 9, circa l’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni. L’allegato IV della direttiva 2011/657UE viene quindi così integrato:
«49 |
Mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar. |
Si applica alla categoria 9 e scade il 31 dicembre 2025.». |
Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 gennaio 2024 per adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, le cui disposizioni verranno applicate dal 1° febbraio 2024.
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