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Sicurezza prodotto

Direttiva Delegata (UE) 2023/1437: istituita in Allegato IV l’esenzione RoHS n. 49 relativa al mercurio

La direttiva introduce una nuova esenzione per le AEE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva delegata (UE) 2023/1437, che modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS II).

La Direttiva introduce una nuova esenzione per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rientranti nella categoria 9, circa l’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni. L’allegato IV della direttiva 2011/657UE viene quindi così integrato:

«49

Mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar.

Si applica alla categoria 9 e scade il 31 dicembre 2025.».

Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 gennaio 2024 per adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, le cui disposizioni verranno applicate dal 1° febbraio 2024.
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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