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RoHS: DECRETO 6 agosto 2015

Restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Con il Decreto del 6 agosto 2015 vengono attuate 3 direttive delegate della Commissione europea che modificano gli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e' sostituito dal testo dell'allegato I del nuovo decreto.
Le seguenti sostanze vengono limitate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei sono i seguenti:

Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalita' o della capacita' delle AEE commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono gia' soggetti alla restrizione concernente DEHP,BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n.1907/2006.

Nel decreto sono presenti 1 modica all’esenzione del piombo in allegato III (7 c)-IV) e sono stati aggiunte le esenzioni n.41 e n. 42 per piombo e mercurio di allegato IV.

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