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Sicurezza aziendale

Chiarimenti sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

È stata pubblicata dall’INL la circolare n. 1/2022 che propone alcuni chiarimenti sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle modifiche all’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008

Il D.Lgs. 146/202, convertito dalla L. 215/2021 ha apportato alcune modifiche all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 relativo agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La circolare N. 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative alle novità in materia di formazione che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Di seguito mettiamo in luce le principali novità.
 

  • Soggetti destinatari degli obblighi formativi: Datore di lavoro

Con le modifiche al testo di legge si rende obbligatoria una formazione adeguata e specifica con aggiornamento periodico anche del datore di lavoro, unitamente a dirigenti e preposti.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro giugno 2022 dovrà valutare e decidere durata, contenuti, modalità di formazione e di verifica finale di apprendimento a carico del datore di lavoro.

Il corretto adempimento all’obbligo di legge sarà possibile soltanto dopo l’adozione dell’accordo da parte della Conferenza.
 

  • Soggetti destinatari degli obblighi formativi: Dirigenti e Preposti

Già in precedenza, l’art. 37, comma 7 prevedeva obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti. In attesa del nuovo accordo di cui sopra, tali soggetti dovranno continuare ad essere formati secondo quanto previsto dal vigente accordo del 21 dicembre 2011.

Con particolare riferimento alla figura dei preposti, la principale novità riguarda la necessità di svolgere le attività formative interamente in presenza e di ripeterle con cadenza biennale (art. 37, comma 7- ter). Chiaramente i requisiti di adeguatezza e specificità della formazione del preposto verranno discussi in sede di Conferenza entro il 30 giugno 2022.

> Obbligo di addestramento

Come da precedenti disposizioni dell’art. 37, comma 5, l’addestramento deve svolgersi con una persona esperta e sul luogo di lavoro; in sede di aggiornamento, il legislatore ha specificato che:

1. l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
2. l’addestramento consiste nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza;
3. gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Come chiarito nella circolare, si tratta di obblighi che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ad oggi, tuttavia, l’assenza della prova pratica o dell’esercitazione applicata costituiscono una violazione degli obblighi di addestramento; viceversa, non prevede disposizioni sanzionatorie l’assenza di un registro informatizzato per il quale è possibile verrà introdotta un’opportuna disposizione.

Come anticipato, la Circolare chiarisce soltanto alcuni punti introdotti dall’aggiornamento dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, “con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021”.


Fonte: Ispettorato Nazionale Lavoro

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