Nuovo aggiornamento della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni
Con la Dir (UE) 2022/431 anche i reprotossici dovranno essere gestiti come gli agenti cancerogeni e mutageni
Il 9 marzo è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Un nuovo aggiornamento della direttiva cancerogeni e mutageni, e non un aggiornamento da poco, visto che va a confermare quanto già preavvisato nella precedente Dir. (UE) 2017/2398 in merito alla gestione delle sostanze reprotossiche. Ora anche le sostanze classificate come Repr. 1A e Repr.1B rientrano nel campo di applicazione della direttiva e come tali, una volta recepita la direttiva dallo stato membro, dovranno essere gestite nei luoghi di lavoro esattamente come oggi sono gestite le sostanze classificate cancerogene o mutagene di cat. 1A e 1B.
A livello macroscopico ciò significa che per le sostanze reprotossiche non sarà più possibile gestire il rischio tramite una "normale" valutazione del rischio chimico, ma sarà necessario predisporre una valutazione dell’esposizione ad agenti reprotossici equivalente a quella oggi necessaria quando si lavora con sostanze cancerogene o mutagene. La valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (e reprotossici) si differenzia dalla valutazione del rischio chimico in quanto si basa esclusivamente su dati di esposizione (come campionamenti di sostanze aerodisperse o monitoraggi biologici) e prevede che la prima valutazione riguardi la possibilità di sostituire la sostanza con altre meno pericolose. Laddove non sia possibile sostituire la sostanza, dovranno essere introdotti degli interventi impiantistici e procedurali volti alla riduzione dell’esposizione a livello più basso possibile e quantomeno inferiori al valore limite (se presente). Altri obblighi particolari che scatteranno anche per le sostanze tossiche per la riproduzione sono ad esempio la compilazione e invio del registro degli esposti o la necessità di organizzare una formazione specifica per i lavoratori esposti.
Un’altra modifica importante riguarda l’aggiornamento della lista dei valori limite di esposizione. È stato modificato il valore limite del Benzene, abbassato a 0.66 mg/m3 (in precedenza era 3.25 mg/m3) il cui raggiungimento è comunque fissato a step intermedi. Sono inoltre stati aggiunti alla direttiva altri valori limite noti di sostanze reprotossiche.
Le modifiche alla direttiva sono importanti, così come gli impatti che ne deriveranno - a questo proposito, abbiamo in programma la pubblicazione di un approfondimento all'interno della nostra Area riservata (per maggiori informazioni, contattaci).
Nel frattempo ricordiamo che la pubblicazione della direttiva non la rende immediatamente applicabile, dovremo infatti attendere il recepimento degli stati membri che dovrà avvenire entro due anni.
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