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Trasporto merci pericolose

Adesione all’Accordo Multilaterale M329 da parte dell’Italia

Con l’adesione al nuovo Accordo Multilaterale M329, sarà possibile trasportare in maniera agevolata alcuni tipi di rifiuti in ambito ADR

Con l’adesione al nuovo Accordo Multilaterale M329, sarà possibile trasportare in maniera agevolata alcuni tipi di rifiuti in ambito ADR.

Come già evidenziato nel nostro alert dedicato alla recente adesione all'accordo multilaterale da parte dell'Italia, si ricorda che non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo le seguenti classi o divisioni per cui sono classificati i rifiuti:

  1. classe 1;
  2. classe 6.2;
  3. classe 7;
  4. classe 2, per cui è richiesta l’etichetta “tossico” (etichetta 2.3 o 6.1);
  5. classi 4.1 e 5.2, se richiedono controllo di temperatura (codici di classificazione SR2, PM2 o P2);
  6. organismi geneticamente modificati e microrganismi geneticamente modificati (UN 3245).

Di seguito, riporteremo puntualmente le varie disposizioni prescritte dall’accordo e cercheremo per ognuna di chiarire i principali aspetti.

 

1. CLASSIFICAZIONE

a) Classificazione semplificata

L’assegnazione in accordo con il cap. 2.1.3.5.5 dell’ADR, può essere applicata a:

i) Rifiuti di aerosol UN1950
ii) La classificazione di una sostanza liquida, se non si può escludere lo sviluppo di una fase liquida.

La classificazione come UN 3509, IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI, può essere applicata anche se gli imballaggi contengono residui, che rimangono nell'imballaggio dopo il corretto scarico e che non possono essere rimossi senza ulteriore sforzo.

b) Miscelazione per errore

Laddove, secondo l'ADR, i rifiuti siano assegnati a un numero ONU o non siano soggetti alle disposizioni dell'ADR, non è necessario tenere in considerazione una miscelazione per errore di rifiuti con classificazioni diverse se non vi sono reazioni pericolose e non vi è un impatto sostanziale sul grado di pericolo del rifiuto finale.

Ciò non si applica ai rifiuti e alle miscele assegnati al gruppo di imballaggio I.

 

2. IMBALLAGGIO

Gli imballaggi possono essere utilizzati con la seguente deroga alle disposizioni dell'ADR, purché il loro stato e contenuto, nonché le modalità di trasporto, non pregiudichino il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4.1.1 dell’ADR.

Le confezioni possono avere bombature, ammaccature e residui.

Per i rifiuti del gruppo di imballaggio II e III possono essere utilizzati i seguenti imballaggi:

a) imballaggi testati scaduti,
b) imballaggi che non sono stati testati, e
c) contenitori mobili per rifiuti solidi secondo le norme EN 840-1 a 840-4.

Le lettere b) e c) non si applicano ai rifiuti del gruppo di imballaggio II delle seguenti classi e codici di classificazione:

  1. Classe 3, con l’eccezione dei numeri UN 1228, 1263, 1268, 1866, 1986, 1988, 1992, 1993, 2478, 2733, 2924, 2985, 3021, 3248, 3273, 3274, 3286, 3469.
  2. Classe 4.1 FO, FT, FC, SR1, PM1.
  3. Classe 4.2 SW, SO, ST1 a 4, SC1 a 4.
  4. Classe 4.3.
  5. Classe 5.1 OF, OS, OW, OT1, OT2, OC1, OC2, OTC.
  6. Classe 5.2 P1.
  7. Classe 6.1 TS, TW1, TW2, TO1, TO2, TC1-4, TFC, TFW.
  8. Classe 8, con l’eccezione dei numeri UN 1759, 2683, 2734, 2920, 2921, 2922, 2923, 2986, 3084, 3093, 3094, 3095, 3096, 3244, 3264, 3266, 3301, 3470, 3471.
  9. Classe 9 M1.
  10. Rifiuti del gruppo di imballaggio II delle classi 3 e 4.1 con codice di classificazione D o DT.

 

3. TRASPORTO ALLA RINFUSA

Per il trasporto alla rinfusa si applicano le seguenti deroghe:

I rifiuti di aerosol UN 1950, ad eccezione di quelli che perdono o sono gravemente deformati, possono essere trasportati in veicoli chiusi o telonati, contenitori chiusi o grandi contenitori telonati alla rinfusa.

Non è necessario proteggerli da rilasci accidentali a condizione che siano prese in considerazione misure per prevenire l’accumulo di pressione e la formazione di atmosfere pericolose.

Deve essere garantito mediante misure costruttive o di altro tipo (come l'uso di materiale assorbente o un vassoio a tenuta stagna) che non vi siano perdite di liquidi dai vani di carico dei veicoli o dei contenitori durante il trasporto.

Prima del carico, i vani di carico dei veicoli o dei container, compresa la loro attrezzatura, devono essere ispezionati per rilevare eventuali danni. Veicoli o contenitori con scompartimenti difettosi danneggiati non devono essere utilizzati.

Gli imballaggi assegnati all’UN 3509 (IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI), possono essere trasportati secondo le disposizioni BK1 o VC1 invece di BK2 o VC2, purché tutte le altre condizioni rimangano le stesse.

In nessun caso è richiesto il marchio di sostanza pericolosa per l'ambiente.

 

4. RIFIUTI PARTICOLARI

a) Macchinari o apparecchiature che contengono merci pericolose nelle loro attrezzature interne o per il loro funzionamento.
Il trasporto di macchinari o attrezzature che contengono merci pericolose nelle loro attrezzature interne o necessarie al loro funzionamento e che sono quindi assegnati ai numeri ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546, 3547 o 3548, è esentato dalle disposizioni dell'ADR a condizione che siano state prese misure per prevenire qualsiasi fuoriuscita di contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

b) Medicinali.
La disposizione speciale 601 si applica anche se i prodotti farmaceutici (medicinali) non sono più confezionati in imballaggi di un tipo destinato alla vendita al dettaglio o alla distribuzione, o non sono più destinati al consumo.

c) Estintori.
La disposizione speciale 594 si applica anche al trasporto di estintori con UN 1044 se gli estintori vengono trasportati:

- in imballaggi esterni robusti e rigidi (scatola a gabbia - lattice box, cassa pallet - pallet box, ecc.)
- assicurati su un pallet

in modo tale da impedire una caduta accidentale nelle normali condizioni di trasporto.

 

5. MARCATURA DEGLI IMBALLAGGI

Le disposizioni del capitolo 5.2 dell’ADR sulla marcatura dei colli si applicano con le seguenti deroghe.

Le etichette possono essere attaccate all'imballaggio in conformità al cap. 5.2.2.1.6 ADR, ultima frase, anche nei casi in cui non siano rispettati i requisiti specificati nella disposizione di cui sopra.

Il marchio di sostanza pericolosa per l'ambiente non è richiesto.

Possono essere utilizzati marchi conformi a versioni precedenti dell’ADR se essi sono già apposti sui colli.

 

6. INFORMAZIONI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Le disposizioni del capitolo 5.4.1 dell’ADR sulle informazioni nel documento di trasporto si applicano con le seguenti deroghe:

a) Il nome tecnico tra parentesi (cap. 5.4.1.1.1 (b)) non è richiesto.
b) la quantità totale di ogni merce pericolosa (cap. 5.4.1.1.1 (f)) può essere stimata.
c) Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti secondo il cap. 5.4.1.1.6 dell’ADR, può essere indicata una descrizione generale del carico di merci pericolose o di una parte di esso interessata al posto delle specifiche richieste dal punto 5.4.1.1.1 (e), senza indicare il numero di colli.
d) La dicitura aggiuntiva "pericoloso per l'ambiente" secondo il punto 5.4.1.1.18 dell’ADR non è richiesta.
e) La seguente voce aggiuntiva deve essere inserita nel documento di trasporto: "Trasporto in accordo coi termini del 1.5.1 dell’ADR (M329)".

 

7. ALTRE DISPOSIZIONI

La massa lorda totale delle merci pericolose in regime di esenzione per quantità limitata secondo il cap. 3.4.12 dell’ADR può essere stimata, salvo diversa richiesta del trasportatore.

Si applicano tutte le altre disposizioni pertinenti dell'ADR.

 

 

L’accordo sarà valido fino al 21 settembre 2025 per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie (Austria e Italia). Se revocato prima di allora da uno dei firmatari, rimarrà valido fino alla data di cui sopra solo sui territori delle Parti che non l'hanno revocato.

 

Fonte: UNECE

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