3) La gestione dell’informazione lungo la supply-chain: dal fornitore al cliente finale
L’informazione sulle sostanze negli articoli è la chiave per adempiere agli obblighi normativi; la valutazione e la gestione razionale del dato apre la porta della conformità.
La regolamentazione delle sostanze chimiche contenute negli articoli (oggetti) si fonda quasi sempre su di un medesimo principio: stabilire se siano contenute nei prodotti una o più sostanze elencate in una certa lista (considerando eventualmente soglie o tolleranze specifiche) e, se sì, conformarsi agli obblighi imposti dalla normativa.
È questa la “filosofia” che sottende gli obblighi di conformità imposti dal Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) e dalla Dir. 2011/65/UE (RoHS II). Le due normative si muovono in contesti differenti (la Dir. RoHS II è specifica per le AEE - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, mentre il Reg. REACH si applica a tutti gli articoli prodotti e immessi sul mercato) ma con strumenti molto simili. I vari attori della supply-chain devono monitorare la presenza di sostanze regolamentate nei propri oggetti, garantendo il rispetto di divieti specifici (come nel caso delle sostanze specificamente ristrette dalla Dir. RoHS II o di quelle indicate nell’Allegato XVII del Reg. REACH) oppure trasmettendo informazioni per l’uso sicuro al destinatario (come nel caso delle sostanze incluse nella “Candidate List” del Reg. REACH).
La chiave per una corretta ed efficace gestione di questi obblighi risiede nella gestione delle informazioni raccolte e veicolate lungo la supply-chain. Le norme non dànno prescrizioni su come approcciare tale questione, tuttavia si possono trarre importanti linee guida in tal senso dall’impostazione fornita dalla norma tecnica EN IEC 63000:2018, standard armonizzato a livello UE per la gestione della conformità RoHS. Non è possibile né corretto richiedere a tutta la supply-chain le medesime evidenze a dimostrazione della conformità degli articoli. Sarebbe, ad esempio, un assurdo spreco di tempo e denaro pretendere che un fornitore di minuteria metallica esegua analisi chimiche sugli ftalati o su composti bromurati: tali sostanze non possono essere ritrovate in tale tipologia di materiali e dunque è inutile ricercarle. Sarà dunque fondamentale per mettere in piedi un tale processo che ci sia tanto una buona competenza e conoscenza chimica sui materiali di cui sono costituiti i prodotti che un buon livello di conoscenza e di relazione con i propri fornitori.
Combinando quindi da un laro la conoscenza tecnica e funzionale dei componenti e dei loro materiali e valutando dall’altro lato l’affidabilità dei fornitori, è possibile razionalizzare e differenziare le richieste poste alla propria supply-chain, focalizzandosi così su ciò che effettivamente serve alla gestione della conformità degli articoli. Tali informazioni dovranno poi essere valutate in termini di completezza ed adeguatezza per essere quindi validate e veicolate lungo la supply-chain ai destinatari dei prodotti.
Solamente una gestione avanzata e centralizzata delle informazioni e delle evidenze raccolte sui propri articoli, permette di vincere la sfida della conformità normativa per questi prodotti. Sfida che dal prossimo anno si alzerà ancor più di livello per quanto riguarda gli obblighi REACH: dal 5 gennaio 2021 sarà infatti obbligatorio notificare le sostanze incluse nella “Candidate List” e gli articoli che le contengono all’interno del database SCIP gestito direttamente da ECHA (European Chemicals Agency - Agenzia Europea della Chimica) e fruibile a operatori del mondo dei rifiuti, autorità di vigilanza e ai consumatori. Solo un’adeguata gestione dell’informazione e un controllo razionale delle sostanze presenti negli articoli immessi sul mercato consentono di adempiere correttamente a tale obbligo e di raccogliere questa sfida.
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