Nuovo Regolamento Delegato (UE) 2022/643, che modifica il Regolamento (UE) 649/2012- PIC
Il nuovo regolamento, che modifica gli allegati I e V del Reg. PIC, entrerà in vigore dal 1° luglio 2022 senza alcun periodo di adeguamento
La Convenzione di Rotterdam (Convenzione PIC – Prior Informed Consent), adottata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2004, disciplina le esportazioni e le importazioni di alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi ed è basata sul principio fondamentale del consenso informato preliminare.
La Convenzione di Rotterdam è stata attuata dal Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (“Regolamento PIC”). Tale Regolamento conferma l’impegno dell’Unione Europea a garantire un controllo adeguato degli scambi dei prodotti chimici su scala mondiale per proteggere la salute umana e l’ambiente oltre i confini dell’Unione europea.
Il nuovo Regolamento (UE) 2022/643 apporta alcune modifiche al regolamento PIC in modo particolare ai seguenti allegati:
- Allegato I
- Parte 1: Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione,
- Parte 2: Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC,
- Parte 3: Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC,
- Allegato V
- Parte 1: Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione,
- Parte 2: Inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma.
Le modifiche più importanti riguardano:
- Piombo e i suoi composti, inseriti in Allegato I, Parte 1; per esportare verso paesi extra UE piombo metallico sotto forma di lingotti o piombo nei suoi composti sarà necessario effettuare una notifica di esportazione come previsto dall’Art.7 del Reg. (EU) 649/2012.
- 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) e il 4,4’-diamminodifenilmetano (MDA), inseriti in Allegato I, Parti 1 e 2; tale sostanza è già stata inclusa nell’ allegato XIV del Regolamento REACH (CE) 1907/2006 tra le sostanze in autorizzazione. Ad oggi non è stata rilasciata alcuna autorizzazione all’utilizzo.
- Mercurio metallico, inserito in Allegato I, Parte 1 e 2; l’utilizzo del mercurio è soggetto a numerose restrizioni sia in conformità al Regolamento dedicato (UE) 2017/852 che dal Regolamento (CE) 1907/2006 - REACH. Si ritiene pertanto indispensabile effettuare in caso di esportazione la dovuta notifica.
- Cadmio e suoi composti, inseriti in Allegato I Parte 2; è necessario, pertanto, effettuare per tali composti la notifica PIC come richiesta dall’Art.11 del regolamento (UE) 649/2012.
- DecaBDE e PFOA inseriti in Allegato I, Parti 1 e 2; già soggetti a rigorose restrizioni a norma del Regolamento (UE) 2019/1021 (POP Inquinanti organici persistenti).
- PFOA i suoi sali ed i suoi composti, inseriti in Allegato V, parte 1 in relazione alla loro presenza in schiume antiincendio.
- PFOS inseriti in Allegato V, parte 1; l’uso di tali sostanze è normato dal Regolamento POP dal 2009.
- tetra-, penta-, esa-, epta-, decabromodifeniletere inseriti in Allegato V, Parte 1; se contenuti in articoli in concentrazioni >500 mg/kg.
Si ricorda che l’aggiornamento secondo quanto previsto dal regolamento (EU) 649/2012 entrerà in vigore il 1° luglio 2022 senza periodi transitori di adeguamento; da tale data pertanto tutti i suoi elementi saranno applicabili a tutti gli Stati Membri.
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