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Sicurezza prodotto

Proposta di modifica del Reg. POPs II per il PFOA

Alcune ONG hanno messo in discussione la bozza di modifica del Reg. POPs II relativamente ai limiti previsti dalla restrizione

Un gruppo di 16 ONG (Organizzazioni Non Governative) ha espresso perplessità e preoccupazione circa la proposta di modifica del Reg. (UE) 2019/1021 (Reg. POPs II) che prevede una restrizione per il PFOA (acido perfluoroottanoico) i suoi sali e i suoi composti (CAS n. 335-67-1, CE n. 206-397-9 e altri).

La bozza della modifica al Regolamento infatti propone di stabilire limiti per tali sostanze qualora esse siano presenti in tracce all’interno di articoli, miscele o sostanze.

Le Organizzazioni in particolare contestano il primo punto della restrizione che propone un limite pari a 25 ppb se PFOA, suoi sali o suoi composti sono contenuti in articoli, miscele o presenti in sostanze. Difatti, secondo le ONG il limite non è in linea con le ultime informazioni diffuse dall’EFSA (European Food Safety Authority) e propongono di ridurlo a soli 2 ppb.

La modifica del Regolamento contiene anche deroghe riguardanti la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso del PFOA, dei suoi Sali e dei composti correlati che le ONG non ritengono giustificabili in quanto questi composti sono persistenti, bioaccumulabili e reprotossici.

Tra queste deroghe citiamo :

  • L’uso di PFOA e suoi composti nei rivestimenti fotografici (uso in deroga fino a luglio 2025);
  • Utilizzo per fabbricazione di tessuti per idrorepellenza destinati alla protezione dei lavoratori da liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e sicurezza (uso in deroga fino a luglio 2023);
  • Utilizzo per fabbricazione di dispositivi medici impiantabili invasivi (uso in deroga fino a luglio 2025);
  • Fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e polivinilidenfluoruro (PVDF) nei casi in cui tali materiali siano prodotti per realizzare:
    • membrane filtranti per gas ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione
    • membrane filtranti per acqua e membrane per tessuti medici,
    • apparecchiature per scambiatori di calore per rifiuti industriali,
    • sigillanti industriali in grado di prevenire perdite di composti organici volatili e  particolati
  • Determinate schiume destinate all’uso antiincendio

La proposta di modifica del Regolamento, qualora il Parlamento Europeo o il Consiglio non esprimano obiezioni, entrerà in vigore il 4 luglio 2020.

Fonti:

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