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Ambiente

Obbligo di predisporre un adeguato piano di emergenza per tutti gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti.

Con la pubblicazione della Legge 1 dicembre 2018 numero 132 vengono introdotte importanti novità per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti.

Il 3 dicembre 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 1 dicembre 2018, n. 132, conversione in legge, con modificazioni, del c.d. “Decreto sicurezza” (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113). La legge, all’articolo 26-bis, introduce importanti novità per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, sempre più al centro della cronaca per i frequenti incendi che si verificano al loro interno.

Infatti, tale articolo prevede che i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, pericolosi o non pericolosi che siano, predispongano un piano di emergenza interna che permetta di controllare e ridurre gli incidenti rilevanti che possono avvenire all’interno dello stabilimento e proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze che ne possono scaturire.

Tale piano di emergenza dovrà essere redatto a cura del gestore dell’impianto e dovrà essere revisionato ad intervalli non superiori a 3 anni. Nel caso di impianti di gestione dei rifiuti già esistenti, questi dovranno redigerlo entro il 4 marzo 2019.

Inoltre, il gestore dell’impianto dovrà comunicare al Prefetto competente tutte le informazioni necessarie a quest’ultimo per la predisposizione di un piano di emergenza esterno, il quale andrà redatto dal Prefetto entro 12 mesi dalla ricezione delle informazioni da parte del gestore. Anche questo piano andrà revisionato e, se necessario, aggiornato entro 3 anni dalla sua predisposizione.

Entrata in vigore il 4 Dicembre 2018, la Legge n. 132 rappresenta sicuramente un tentativo di arginare e limitare il diffondersi degli incendi collegati alla gestione dei rifiuti, ma allo stesso tempo coinvolge la totalità degli impianti di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro capacità di stoccaggio di rifiuti e dall’effettiva possibilità che in essi possano verificarsi incidenti rilevanti. Sembrerebbero invece escluse le discariche, così come definite dal D. Lgs. 36/2003, seppure nemmeno queste siano immuni agli incendi.

Sottolineiamo che, nonostante i termini “incidenti rilevanti”, “piano di emergenza interno” e “piano di emergenza esterno” richiamino alla mente la direttiva Seveso, l’articolo 26-bis in realtà non fa alcun riferimento al D.Lgs. 105/2015 e agli adempimenti previsti in tema di piani di emergenza, né al momento fornisce indicazioni particolari sulle modalità di redazione del piano stesso, specificando esclusivamente le sue finalità:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Resteremo quindi in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore, ferma restando la necessità per gli impianti di trattamento e stoccaggio esistenti di attivarsi quanto prima, vista la prossima scadenza del 04 marzo 2019.

Ricordiamo che alcune indicazioni operative per la gestione degli impianti di stoccaggio si possono ritrovare nella circolare ministeriale n. 4064 del 15/03/2018 (Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”).

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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