Il Reg.(UE) 2016/1068 approva la ciromazina come principio attivo da utilizzare nei tipi di prodotto 18
Sulla G.U.U.E del 2 luglio 2016 (Serie L 178) è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto (PT) 18. Al PT 18 appartengono tutti quei prodotti usati per il controllo degli artropodi (ad esempio insetti, aracnidi e crostacei), senza respingerli né attirarli.
Data di approvazione: 1 gennaio 2018
Si richiama subito l’attenzione sul fatto che dal momento che la ciromazina si classifica come sostanza molto persistente (vP) secondo i criteri stabiliti dall’All. XIII al REACH, tutti gli articoli che vengono con essa trattati
o che la contengono al momento della loro immissione sul mercato dovranno essere adeguatamente etichettati.
Alla luce di tale considerazione pertanto tutti coloro che fabbricano articoli trattati con ciromazina o tutti coloro che li importano dovranno attenersi alle regole di etichettatura stabilite dall’art. 58.3 del Reg. (UE) 528/2012 (Biocidal Product Regulation – BPR).
Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che:
- in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto presta particolare attenzione:
a) agli utilizzatori professionali per quanto riguarda la tutela della salute umana
b) alle acque di superficie, ai sedimenti e al comparto suolo per i prodotti utilizzati nei locali di stabulazione degli animali per quanto riguarda la protezione dell’ambiente
- per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al Reg. (CE) n. 470/2009 o al Reg. (CE) n. 396/2005 e adottare le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
Il testo del Reg. 2016/1068 è disponibile al seguente link:
Data di approvazione: 1 gennaio 2018
Si richiama subito l’attenzione sul fatto che dal momento che la ciromazina si classifica come sostanza molto persistente (vP) secondo i criteri stabiliti dall’All. XIII al REACH, tutti gli articoli che vengono con essa trattati
o che la contengono al momento della loro immissione sul mercato dovranno essere adeguatamente etichettati.
Alla luce di tale considerazione pertanto tutti coloro che fabbricano articoli trattati con ciromazina o tutti coloro che li importano dovranno attenersi alle regole di etichettatura stabilite dall’art. 58.3 del Reg. (UE) 528/2012 (Biocidal Product Regulation – BPR).
Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che:
- in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto presta particolare attenzione:
a) agli utilizzatori professionali per quanto riguarda la tutela della salute umana
b) alle acque di superficie, ai sedimenti e al comparto suolo per i prodotti utilizzati nei locali di stabulazione degli animali per quanto riguarda la protezione dell’ambiente
- per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al Reg. (CE) n. 470/2009 o al Reg. (CE) n. 396/2005 e adottare le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
Il testo del Reg. 2016/1068 è disponibile al seguente link:
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