Pubblicati 6 regolamenti di approvazione di sostanze attive ad azione biocida
Sulla G.U.C.E. del 12 e 13/03/2015 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti di esecuzione:
Sulla G.U.C.E. del 12 marzo 2015 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti di esecuzione:
→ Reg. (UE) n. 407/2015 che approva il propan-2-olo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei PT 1, 2 e 4. Data di approvazione: 1° luglio 2016.
Fra le condizioni specifiche viene riportato che i biocidi contenenti propan-2-olo non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari secondo quanto stabilito dall’art. 1.1 del reg. (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di propan-2-olo ai prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.
Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0005&from=EN
→ Reg. (UE) n. 406/2015 che approva il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14, ceppo SA3 A come principio attivo destinato a essere utilizzato nel PT 18. Data di approvazione: 1° luglio 2016
Fra le condizioni specifiche viene riportato che per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0005&from=EN
→ Reg. (UE) n.405/2015 che approva l'alfa-cipermetrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nel PT 18.
Data di approvazione: 1° luglio 2016.
Fra le condizioni specifiche viene riportato che per prevenire i rischi per il comparto acquatico, per il trattamento di superfici soggette a una regolare pulitura a umido, i prodotti sono utilizzati unicamente per trattare incrinature e fessure, a meno che non possa essere dimostrato nella domanda di autorizzazione del prodotto che i rischi per il comparto acquatico possono essere ridotti a un livello accettabile.
Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0004&from=EN
Sulla G.U.C.E. del 13 marzo 2015 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti di esecuzione:
→ Reg. (UE) n. 416/2015 che approva il dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nel PT 18.
Data di approvazione: 1° giugno 2015.
Fra le condizioni specifiche viene posto l’accento sul fatto che il dinotefuran è considerato un candidato alla sostituzione secondo quanto stabilito dall’art.10.1 lettera d) del BPR.
Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0005&from=EN
→ Reg. (UE) n. 417/2015 che approva il Bacillus sphaericus sierotipo H5a5b, ceppo 2362, ABTS-1743 come principio attivo destinato a essere utilizzato nel PT 18. Data di approvazione: 1° luglio 2016
Fra le condizioni specifiche viene riportato che per gli utilizzatori professionali si stabiliscono procedure operative sicure e misure organizzative idonee; qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0006&from=EN
→ Reg. (UE) n. 419/2015 che approva il tolilfluanide come principio attivo destinato a essere utilizzato nel PT 21.
Data di approvazione: 1° luglio 2016
Fra le condizioni specifiche viene riportato che:
• qualora i prodotti contenenti tolilfluanide fossero autorizzati anche per l'uso da parte di utilizzatori non professionali, dovrà essere garantito che vengano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.
• I prodotti contenenti tolilfluanide non sono autorizzati o utilizzati per controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti su imbarcazioni d'acqua dolce.
• Le etichette e, se del caso, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte.
• Le etichette ed eventualmente anche le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che le perdite o i rifiuti eventuali contenenti tolilfluanide devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.
Per ulteriori informazioni:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0008&from=EN
→ Reg. (UE) n. 407/2015 che approva il propan-2-olo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei PT 1, 2 e 4. Data di approvazione: 1° luglio 2016.
Fra le condizioni specifiche viene riportato che i biocidi contenenti propan-2-olo non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari secondo quanto stabilito dall’art. 1.1 del reg. (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di propan-2-olo ai prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.
Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0005&from=EN
→ Reg. (UE) n. 406/2015 che approva il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14, ceppo SA3 A come principio attivo destinato a essere utilizzato nel PT 18. Data di approvazione: 1° luglio 2016
Fra le condizioni specifiche viene riportato che per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0005&from=EN
→ Reg. (UE) n.405/2015 che approva l'alfa-cipermetrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nel PT 18.
Data di approvazione: 1° luglio 2016.
Fra le condizioni specifiche viene riportato che per prevenire i rischi per il comparto acquatico, per il trattamento di superfici soggette a una regolare pulitura a umido, i prodotti sono utilizzati unicamente per trattare incrinature e fessure, a meno che non possa essere dimostrato nella domanda di autorizzazione del prodotto che i rischi per il comparto acquatico possono essere ridotti a un livello accettabile.
Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0004&from=EN
Sulla G.U.C.E. del 13 marzo 2015 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti di esecuzione:
→ Reg. (UE) n. 416/2015 che approva il dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nel PT 18.
Data di approvazione: 1° giugno 2015.
Fra le condizioni specifiche viene posto l’accento sul fatto che il dinotefuran è considerato un candidato alla sostituzione secondo quanto stabilito dall’art.10.1 lettera d) del BPR.
Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0005&from=EN
→ Reg. (UE) n. 417/2015 che approva il Bacillus sphaericus sierotipo H5a5b, ceppo 2362, ABTS-1743 come principio attivo destinato a essere utilizzato nel PT 18. Data di approvazione: 1° luglio 2016
Fra le condizioni specifiche viene riportato che per gli utilizzatori professionali si stabiliscono procedure operative sicure e misure organizzative idonee; qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0006&from=EN
→ Reg. (UE) n. 419/2015 che approva il tolilfluanide come principio attivo destinato a essere utilizzato nel PT 21.
Data di approvazione: 1° luglio 2016
Fra le condizioni specifiche viene riportato che:
• qualora i prodotti contenenti tolilfluanide fossero autorizzati anche per l'uso da parte di utilizzatori non professionali, dovrà essere garantito che vengano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.
• I prodotti contenenti tolilfluanide non sono autorizzati o utilizzati per controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti su imbarcazioni d'acqua dolce.
• Le etichette e, se del caso, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte.
• Le etichette ed eventualmente anche le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che le perdite o i rifiuti eventuali contenenti tolilfluanide devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.
Per ulteriori informazioni:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0008&from=EN
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