I nuovi limiti all’uso dell’olio di arachidi e delle proteine di frumento idrolizzate nei prodotti cosmetici
Il Comitato Scientifico di Sicurezza dei Consumatori ha riconosciuto le preoccupazioni manifestate nei pareri di settembre e ottobre 2014
Pubblicato il Reg. (UE) 2017/2228 (G.U.C.E. Serie L 319) che modifica l’All. III al Regolamento sui prodotti cosmetici (Reg. (CE) 1223/2009) introducendo le voci relative all’olio di arachidi e alle proteine di frumento idrolizzate.
Recentemente diversi Stati membri hanno evidenziato problemi di sicurezza in relazione all'uso dell'olio di arachidi, dei suoi estratti e dei suoi derivati e delle proteine di frumento idrolizzate nei prodotti cosmetici. Per i prodotti contenenti olio di arachidi la preoccupazione riguarda il possibile sviluppo di una sensibilizzazione alle arachidi per esposizione cutanea, mentre nel caso delle proteine di frumento idrolizzate il livello di preoccupazione si è innalzato successivamente alla segnalazione di alcuni casi di orticaria da contatto causata da tali prodotti cosmetici, seguita da shock anafilattico dopo l'ingestione di alimenti contenenti proteine di frumento.
Il Comitato Scientifico della Sicurezza dei Consumatori (CSSC) ha riconosciuto tali preoccupazioni nei pareri di settembre e ottobre 2014 per quanto riguarda, rispettivamente, l’olio di arachidi e le proteine di frumento idrolizzate.
Nel parere sull’olio di arachidi il CSSC ha concluso che i dati disponibili non sono sufficienti a stabilire un livello sicuro di esposizione cutanea nella popolazione non sensibilizzata. Tuttavia considerati i livelli sicuri documentati di assunzione per via orale di proteine di arachidi in soggetti sensibilizzati e tenuto conto della capacità dell'industria di raffinare l'olio di arachidi, il CSSC ha ritenuto che un valore pari o inferiore a 0,5 ppm può essere accettato come concentrazione massima di proteine di arachidi nell’olio raffinato, nei suoi estratti e derivati che possono essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti di cosmetici.
Mentre nel parere sulle proteine di frumento idrolizzate, il CSSC ha stabilito che il loro uso in prodotti cosmetici è considerato sicuro per i consumatori a condizione che la media del peso molecolare massimo dei peptidi negli idrolizzati sia pari a 3,5 kDa.
Per consentire alle imprese di adeguarsi a queste nuove regole sono state previste le seguenti scadenze temporali:
- a partire dal 25 settembre 2018 si potranno immettere in commercio solo prodotti cosmetici conformi a quanto stabilito dal Reg. 2017/2228
- entro il 25 2018 dicembre 2018 dovranno essere smaltite tutte le scorte di prodotti cosmetici non conformi al Reg. 2017/2228.
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