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Sicurezza prodotto

Il Regolamento (UE) 2023/574 definisce i criteri per l’identificazione di un coformulante inaccettabile in prodotti fitosanitari

Sono chiaramente definiti criteri di inaccettabilità per l’uso di sostanze in coformulanti di prodotti fitosanitari

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 del 13 marzo 2023 ha stabilito criteri dettagliati per l’identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.

Si sottolinea che quest’ultimo regolamento già dispone di un allegato (Allegato III) inteso a elencare i coformulanti che non possono entrare nella composizione dei prodotti fitosanitari. Tra di essi figurano ad oggi sostanze CMR di categoria 1A/1B e interferenti endocrini, coerentemente con i criteri di cut-off stabiliti dall’allegato II per sostanze attive, sinergizzanti e antidoti agronomici.

Il recente Regolamento 2023/574, oltre a esplicitare l’esclusione di sostanze CMR e interferenti endocrini dai coformulanti fitosanitari, prevede l’esclusione anche delle seguenti sostanze:

  • sostanze elencate negli allegati da I a V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti;
  • sostanze SVHC di candidate list (Art. 59 del Reg. REACH) per le proprietà PBT e vPvB;
  • sostanze soggette a restrizione per l’uso in fitosanitari secondo l’Allegato XVII del Reg REACH;
  • sostanze attive ad azione biocida per le quali è stata adottata una decisione di non approvazione per il tipo di prodotto 6 (PT6: “Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio”);
  • sostanze attive ad azione biocida approvate con restrizioni che sono pertinenti per gli usi come coformulante in prodotti fitosanitari;
  • il coformulante non rientra in nessuno dei punti precedenti ma, tenuto conto delle realistiche condizioni d’impiego e delle buone pratiche fitosanitarie, se utilizzato come coformulante in un prodotto fitosanitario non rispetta uno dei criteri per l’approvazione delle sostanze attive di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Pertanto, è verosimile ipotizzare che anche i coformulanti nei prodotti fitosanitari saranno sempre più attenzionati dalle Autorità Competenti nei processi di autorizzazione, così come avviene già oggi per i coformulanti nei prodotti biocidi cui si applica il concetto di “substance of concern” (SoC) che comporta una valutazione del rischio.
 

Fonte: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 della Commissione del 13 marzo 2023

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