Pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/103 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la classificazione armonizzata delle sostanze attive
Collaborazione tra ECHA e gli Stati membri per la classificazione delle sostanze attive fitosantarie
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Tale regolamento è stato modificato in alcuni articoli per permettere, durante le procedure di rinnovo delle sostanze attive fitosanitarie, di presentare proposte all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) al fine di raggiungere una conclusione sulla classificazione armonizzata di tali sostanze.
Queste modifiche sono state introdotte in considerazione dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento CLP, secondo il quale le sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 devono di norma essere oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate.
Sono stati rivisti i termini previsti per la presentazione dei fascicoli supplementari e della proposta ad ECHA a norma dell’articolo 37 paragrafo 1, al fine di ottenere un parere in merito alla classificazione armonizzata. In particolare, lo stato Membro relatore della sostanza attiva avrà a disposizione 13 mesi e non più 12 per valutare l’idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri per l’approvazione.
È stato inoltre stabilito dal regolamento 2020/103 che lo Stato membro relatore, al più tardi al momento della presentazione del progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, presenta una proposta ad ECHA a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di ottenere un parere in merito a una classificazione armonizzata della sostanza attiva almeno per determinate classi di pericolo (esplosività, tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi danni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle; mutagenicità sulle cellule germinali; cancerogenicità; tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola e ripetuta); pericolosità per l’ambiente acquatico)
Sono state inoltre specificate le procedure da seguire nel caso in cui la procedura di classificazione armonizzata sia già in corso o sia già presente un parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’agenzia (RAC).
Il regolamento entra in vigore il 14/02/2020 e sarà applicabile alle procedure di rinnovo delle sostanze attive per le quali il periodo di approvazione scade il 13 maggio 2023 o dopo tale data.
Fonte: Eur-Lex
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