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Importante aggiornamento per il Reg. (UE) 649/2012 (PIC)

Pubblicato il Reg. (UE) 2019/330, che modifica gli Allegati I e V del Reg. (UE) 649/2012 (PIC)

In data 27 febbraio 2019 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2019/330, che apporta modifiche agli Allegati I e V del Reg. (UE) 649/2012 (PIC - Prior Informed Consent) sull’import/export di sostanze chimiche pericolose.

Il nuovo Regolamento 2019/330 è intervenuto ad integrare due allegati del Regolamento 649/2012 (PIC):

  • l’Allegato I, recante l’elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione (Parte 1), l’elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (Parte 2), l’elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (Parte 3);
  • l’Allegato V, che riporta le sostanze chimiche e gli articoli soggetti a divieto di esportazione.

Le parti 1 e 2 dell’Allegato I del Reg. PIC vengono modificate includendo amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), fipronil, iprodione, linuron, maneb, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron (pesticidi). I composti di tributilstagno erano stati inclusi nell'allegato III della convenzione di Rotterdam nella categoria d'uso «pesticidi» a seguito di una decisione adottata in occasione della quarta conferenza delle parti nel 2008. La conferenza delle parti ha deciso di iscrivere i composti di tributilstagno nell'allegato III nella categoria d'uso «industriale»; tali composti sono ora pertanto soggetti, anche nella categoria d'uso «industriale», alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Pertanto i composti del tributilstagno, dopo essere già stati inseriti nell'allegato I del regolamento (UE)  649/2012 (PIC), figurano ora anche nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle Parti 1 e 3 dell'allegato I del medesimo regolamento.

Infine vengono aggiunti alla Parte 3 dell’Allegato I il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta.

Sostanza chimica Numero CAS Codice SA
Sostanza Pura
Codice SA - Miscele
contenenti la sostanza
Categoria
Carbofurano 1563-66-2 ex 2932.99 3808.91
3808.59
Pesticida
Triclorfon 52-68-6 ex 2931.39 3808.91 Pesticida
Paraffine clorurate
a catena corta
85535-84-8 ex 3824.99   Pesticida

Le paraffine clorurate a catena corta (CE: 287-476-5 CAS:85535-84-8 Codice NC: 3824 99 92) sono aggiunte alla Parte 1 dell’Allegato V del Reg. (UE) 649/2012 (peraltro già elencate nella parte B dell’Allegato I del Reg. (CE) 850/2004 e nell’Allegato A della Convenzione di Rotterdam).

Mentre viene sostituita la Parte 2 dell’Allegato V del Reg. (UE) n. 649/2012 riguardante “sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della Convenzione di Stoccolma” con la seguente:

N. Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione  Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)
1 Saponi cosmetici contenenti mercurio Codici NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00
2 Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno
al 95 % in peso
CAS RN: 7439-97-6
N. CE 231-106-7
Codice NC 2805 40 
3 I seguenti composti del mercurio eccetto quando sono esportati per attività di ricerca di laboratorio o analisi di laboratorio:
- Cinabro
- Cloruro di mercurio (I) (Cl2Hg2);
- Ossido di mercurio (II) (HgO);
- Solfuro di mercurio (HgS).
CAS RN 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5
Numeri CE 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3
Codici NC ex 2852 10 00, ex 2852 90 00
4 Tutte le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, non contemplate alla voce 2 e tutti i composti del mercurio non contemplati alla voce 3, se l'esportazione di tale miscela o composto ha per obiettivo il recupero del mercurio metallico.  Sono compresi:
Solfato di mercurio (I) (Hg2SO4, CAS RN 7783-36-0), tiocianato di mercurio (II), (Hg(SCN)2, CAS RN 592- 85-8), ioduro di mercurio (I) (Hg2I2, CAS RN 15385-57-6) Codici NC ex 2852 10 00, ex 2852 90 00

Le variazioni apportate riflettono i cambiamenti previsti dal Reg. (UE) 2017/852 sul mercurio.

Il Regolamento (UE) 2019/330 avrà piena applicazione dal 1° maggio 2019.

Fonte: Eur-Lex

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