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Sicurezza prodotto

Reg. PIC: procedura di esportazione in condizioni di emergenza per il DDAC

ECHA si sta coordinando per facilitare l'esportazione extra-UE di tali sostanze usate nei prodotti disinfettanti

In questi tempi di emergenza sanitaria abbiamo assistito a numerosi interventi da parte di ECHA e della Autorità Competenti degli Stati Membri per snellire e velocizzare le procedure normative relative all’immissione sul mercato di disinfettanti (ultimo in ordine di tempo, ad esempio, il provvedimento del nostro Ministero della Salute sull’autorizzazione in deroga di prodotti biocidi ai sensi dell’art. 55 del Reg. (UE) 528/2012: che potete trovare cliccando qui).

Nell’ambito del Reg. (UE) 649/2012 (PIC) ECHA non è stata da meno. Infatti, coordinandosi con le Autorità Competenti degli Stati Membri (per l’Italia il Ministero della Salute), ha attivato la procedura di esportazione in condizioni di emergenza per il DDAC (didecildimetilammonio cloruro - EC: 230-525-2). La sostanza è principio attivo biocida usato in svariate applicazioni e in particolare nell’ambito della disinfezione. Attualmente in Europa il DDAC è stato approvato per il PT08 (preservante durante lo stoccaggio), mentre è in fase di revisione (in carico all’autorità competente italiana) per numerosi altri PT (Product Type), tra cui i PT01 e PT02 (disinfezione/sanificazione con applicazione su essere umani o meno).

Nell’ambito del Reg. PIC il DDAC è inserito nella Parte 1 dell’Allegato I del Reg. (UE) 649/2012, poiché vietato come fitosanitario ai sensi del Reg. (CE) 1107/2009 e dunque soggetto ad una misura di rigorosa restrizione in UE. Per esportare verso paesi extra-UE il DDAC in quanto tale o in quanto componente di miscele è quindi necessario eseguire preventivamente una notifica di esportazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. PIC. A seguito dell’emergenza COVID-19, ECHA ha deciso di snellire tale procedura attivando la clausola dell’esportazione in situazione di emergenza (art. 8, par. 5 del Reg. PIC) impegnandosi a garantire una valutazione delle notifiche in questione entro 24 ore dalla richiesta presentata dall’esportatore.

Con tale procedura sarà quindi possibile velocizzare grandemente le esportazioni di prodotti disinfettanti a base di DDAC o della sostanza stessa (normalmente la notifica deve infatti essere presentata 35 giorni prima della prima data di esportazione prevista) per supportare la lotta contro il COVID-19 anche nei Paesi extra-UE.

Fonte: ECHA

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