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Reg. (UE) 2019/1701 che aggiorna e modifica il Reg. (UE) 649/2012 (PIC)

Pubblicato il Reg. (UE) 1701/2019 che modifica gli Allegati I e V del Reg. (UE) 649/2012 (PIC)

L’11 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 1701/2019 che modifica gli Allegati I e V del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) relativo all’esportazione e all’importazione di sostanze chimiche pericolose.

Nella Parte 1 dell’Allegato I sono indicate le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE in una sottocategoria di una categoria d'uso della Convenzione di Rotterdarm. Questa Parte ha subito le seguenti modifiche:

  1. sono state modificate le voci delle sostanze «Alacloro (CAS 15972-60-8), Aldicarb (CAS 116-06-3) e Diclorvos (CAS 62-73-7) per l’utilizzo nei pesticidi;
  2. sono state soppresse le sostanze Bifentrin e Metam, di conseguenza l’uso di dette sostanze come pesticidi non è più vietato, in quanto approvate dalla Commissione Europea;
  3. sono state aggiunte, in ordine alfabetico, le seguenti sostanze che non possono essere utilizzate nei pesticidi, in quanto non approvate dalla Commissione Europea:
  1. Acetoclor (CAS: 34256-82-1)
  2. Asulam (CAS: 3337-71-1 / 2302-17-2)
  3. Cloropicrina (CAS: 76-06-2)
  4. Flufenoxuron (CAS: 101463- 69-8)
  5. Naled (CAS: 300-76-5)
  6. Propargite (CAS: 2312-35-8)

Nella Parte II dell’Allegato I sono elencate le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'UE in una categoria d'impiego della Convenzione e tale Parte ha subito invece le seguenti modifiche:

  1. è stata modificata la voce del Diclorvos (CAS: 62-73-7);
  2. sono eliminate le sostanze Alacloro, Aldicarb, Cianammide e Endosulfan;
  3. sono state inserite le medesime sostanze già citate come introdotte anche nella Parte I dell’Allegato I e soprariportate, con l’aggiunta delle sostanze Acido 2-naftilossiacetico (CAS: 120-23-0), Difenilammina (CAS: 122-39-4), Propanil (CAS: 709-98-8).

È stata anche aggiornata la Parte 3 dell’Allegato I, relativa alle sostanze chimiche che sono soggette alla procedura PIC. Nella categoria dei pesticidi sono aggiunte le seguenti sostanze:

  1. Alacloro (CAS: 15972-60-8)
  2. Aldicarb (CAS: 116-06-3)
  3. Endosulfan (CAS: 115-29-7)

Infine è stata modificato l’Allegato V che contiene le sostanze chimiche per cui non è assolutamente permessa l'esportazione e per cui l’uso è totalmente vietato nell'Unione Europea. In questo allegato è stata aggiunta la sostanza Endosulfan (CAS: 115-29-7, EC: 204-079-4 e Codice NC 2920 30 00). Questo è stato fatto a seguito della decisione, adottata in conformità della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POPs), di inserire la sostanza Endosulfan nella parte 1 dell’Allegato A di detta Convenzione e quindi anche nella parte A dell’Allegato I del Regolamento (CE) 850/2004.

Fonte: Eur-Lex

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