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Sicurezza prodotto

Pubblicato il Reg. (UE) 2020/1068 che modifica gli Allegati I e V del Reg. (UE) 649/2012 (PIC)

22 nuove sostanze soggette al Regolamento PIC in materia di esportazione di prodotti chimici

Il 21 luglio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2020/1068 che apporta importanti modifiche agli Allegati I e V del Reg. (UE) 649/2012 inerente l’esportazione di sostanze chimiche in paesi extra UE (c.d. Regolamento PIC - Prior Informed Consent).

Ricordiamo che il Regolamento PIC si applica a un elenco di voci (singole sostanze chimiche o gruppi di sostanze chimiche) incluse nell'Allegato I, a miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), nonché ad articoli contenenti tali sostanze chimiche in forma non reattiva. L’Allegato I è suddiviso in tre parti a cui corrispondono i differenti obblighi riassunti di seguito:

  • Parte I: sostanze soggette a notifica di esportazione
  • Parte II: sostanze soggette all’obbligo di notifica di esportazione e al processo di consenso esplicito (da parte dell’autorità competente dello stato importatore)
  • Parte III: sostanze soggette all'obbligo di notifica dell'esportazione, oltre che al consenso esplicito, tranne quando una risposta all'esportazione è pubblicata nella circolare PIC, ai sensi della convenzione di Rotterdam e determinati criteri risultano soddisfatti.

Si ricorda altresì che il Reg. PIC stabilisce gli obblighi generali di etichettatura e documentazione (SDS) per i prodotti chimici esportati verso Paesi extra-UE (art. 17): tali disposizioni, a differenze delle precedenti, si applicano a qualunque sostanza o miscela esportata verso extra-UE.

Il Reg. (UE) 2020/1068 apporta modifiche appunto all’Allegato I del Reg. PIC inserendo 19 nuove voci comprendenti 22 sostanze (le voci diquat, glufosinate and propineb comprendono due sostanze ciascuna). Dunque, le aziende europee che intendono esportare tali sostanze dopo il 1° settembre 2020, data di entrata in vigore del regolamento di modifica, dovranno quindi procedere con una notifica di esportazione 35 giorni prima dalla prima esportazione. Per 20 delle 22 sostanze inserite è previsto anche l’obbligo di consenso esplicito.

Le 19 voci inserite sono le seguenti:

  1. Clorotalonil (CAS 1897-45-)
  2. Chlorpropham (CAS 101-21-3)
  3. Clothianidin (CAS 210880-92-5)
  4. Desmedipham (CAS 13684-56-5)
  5. Dimetoato (CAS 60-51-5)
  6. Diquat, compreso il diquat dibromuro (CAS 2764-72-9; CAS 85-00-7)
  7. Etoprofos (CAS 13194-48-4)
  8. Fenamidone (CAS 161326-34-7)
  9. Flurtamone (CAS 96525-23-4)
  10. Glufosinato, compreso il glufosinato-ammonio (CAS 51276-47-2; CAS 77182-82-2)
  11. Imidacloprid (CAS 138261-41-3)
  12. Oxasulfuron (CAS 144651-06-9)
  13. Forato (CAS 298-02-2)
  14. Propiconazolo (CAS 60207-90-1)
  15. Propineb (CAS 12071-83-9; CAS 9016-72-2)
  16. Pimetrozina (CAS 123312-89-0)
  17. Quinoxifen (CAS 124495-18-7)
  18. Tiametoxam (CAS 153719-23-4)
  19. Tiram (CAS 137-26-8)

Si specifica infine che il regolamento modifica anche l’Allegato V del Reg.PIC (sostanze per cui l’esportazione è vietata) inserendo due composti del mercurio (solfato di mercurio (II) - HgSO4); Nitrato di mercurio (II) - Hg(NO3)2) il cui uso sarà concesso solo per usi in laboratorio, nonché alcuni articoli contenenti mercurio (es.: lampade al vapore di mercurio ad alta pressione per usi generali di illuminazione).

Fonte: Eur-Lex

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