Aggiornamento del Reg. (CE) 10/2011 relativo agli oggetti e materiali plastici destinati al contatto alimentare
Pubblicato il Regolamento (UE) 2019/37 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Nella giornata del 10 gennaio 2019 la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2019/37 che modifica e rettifica il Regolamento (UE) numero 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Questo regolamento comporta le seguenti novit:
- introduzione di ben 3 nuove sostanze in allegato I: il Poli((R)-3-idrossibutirrato-co(R)-3-idrossiesanoato), il Dimetil carbonato e l’Isobutano;
- modifica delle condizioni d'uso della sostanza già esistente 3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossilano e ne introduce specifiche restrizioni d’uso.
Nella tabella sottostante sono riassunte le sostanze coinvolte nella modifica del Regolamento (UE) 10/2011.
N° sostanza FCM |
N° CAS | Nome sostanza | SML (mg/kg) |
Restrizioni e Specifiche |
467 | 3724-65-0 | Acido crotonico | 0,05 | |
744 | 80181-31- 3 | Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico | 0,05 | La sostanza è utilizzata come prodotto ottenuto mediante fermentazione batterica. In conformità alle specifiche indicate nell'allegato I, tabella 4. |
1066 | 23985-75-3 | 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile | 0,05 | Da utilizzarsi unicamente come co-monomero per la fabbricazione di uno strato di poliestere non destinato al contatto con i prodotti alimentari in un materiale plastico multistrato destinato al contatto unicamente con gli alimenti ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna i simulanti alimentari A, B, C e/o D1. Il limite di migrazione specifica riportato nella colonna 8 si riferisce alla migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e aciclici). |
1068 | 2530-83-8 | [3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano | Da utilizzarsi unicamente come componente di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro da incorporare in materie plastiche a bassa diffusività rinforzate con fibra di vetro [polietilene tereftalato (PET), policarbonato (PC), tereftalato di polibutilene (PBT), poliesteri termoindurenti e resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo] a contatto con i prodotti alimentari. Nelle fibre di vetro trattate non devono essere rilevabili residui della sostanza in quantità superiore a 0,01 mg/kg e a 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimeri, trimeri e tetrameri ciclici contenenti epossidi). | |
1059 | 147398-31-0 | Poli ((R) -3-idrossibutirrato-co (R) -3-idrossiesanoato) | 0,05 | Da utilizzarsi unicamente da solo o mescolato con altri polimeri a contatto con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna il simulante alimentare E |
1067 | 616-38-6 | Dimetil carbonato | Da utilizzarsi unicamente: a) con 1,6-esanediolo per la fabbricazione di prepolimeri del poli carbonato utilizzati ad una concentrazione fino al 30 % per la fabbricazione di poliuretani termoplastici con diisocianato di 4,4′-metilendifenile e dioli, quali il polipropilenglicole e l'1,4- butandiolo. Il materiale risultante è utilizzato unicamente in oggetti a uso ripetuto destinati a venire a contatto breve (≤ 30 minuti a temperatura ambiente) con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna i simulanti A e/o B; o b) per la produzione di altri policarbonati e/o in altre condizioni purché la migrazione di dimetilcarbonato non superi gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare e che la migrazione totale degli oligomeri del policarbonato con un peso molecolare infe riore a 1 000 Da non superi gli 0,05 mg/kg di prodotto ali mentare. | |
1069 | 75-28-5 | Isobutano | Utilizzato esclusivamente come agente espandente |
Viene specificato infine che i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del suddetto nuovo regolamento di modifica possono essere immessi sul mercato fino al 31 gennaio 2020 e rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Fonte: Eur-Lex
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