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Sicurezza prodotto

Aggiornamento del Reg. (CE) 10/2011 relativo agli oggetti e materiali plastici destinati al contatto alimentare

Pubblicato il Regolamento (UE) 2019/37 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Nella giornata del 10 gennaio 2019 la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2019/37 che modifica e rettifica il Regolamento (UE) numero 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Questo regolamento comporta le seguenti novit:

  • introduzione di ben 3 nuove sostanze in allegato I: il Poli((R)-3-idrossibutirrato-co(R)-3-idrossiesanoato), il Dimetil carbonato e l’Isobutano;
  • modifica delle condizioni d'uso della sostanza già esistente 3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossilano e ne introduce specifiche restrizioni d’uso.

Nella tabella sottostante sono riassunte le sostanze coinvolte nella modifica del Regolamento (UE) 10/2011.

N° sostanza
FCM
N° CAS Nome sostanza SML
(mg/kg)
Restrizioni e Specifiche
467 3724-65-0 Acido crotonico 0,05  
744 80181-31- 3 Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico 0,05 La sostanza è utilizzata come prodotto ottenuto mediante fermentazione batterica. In conformità alle specifiche indicate nell'allegato I, tabella 4.
1066 23985-75-3 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile 0,05 Da utilizzarsi unicamente come co-monomero per la fabbricazione di uno strato di poliestere non destinato al contatto con i prodotti alimentari in un materiale plastico multistrato destinato al contatto unicamente con gli alimenti ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna i simulanti alimentari A, B, C e/o D1. Il limite di migrazione specifica riportato nella colonna 8 si riferisce alla migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e aciclici).
1068 2530-83-8 [3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano   Da utilizzarsi unicamente come componente di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro da incorporare in materie plastiche a bassa diffusività rinforzate con fibra di vetro [polietilene tereftalato (PET), policarbonato (PC), tereftalato di polibutilene (PBT), poliesteri termoindurenti e resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo] a contatto con i prodotti alimentari. Nelle fibre di vetro trattate non devono essere rilevabili residui della sostanza in quantità superiore a 0,01 mg/kg e a 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimeri, trimeri e tetrameri ciclici contenenti epossidi).
1059 147398-31-0 Poli ((R) -3-idrossibutirrato-co (R) -3-idrossiesanoato) 0,05 Da utilizzarsi unicamente da solo o mescolato con altri polimeri a contatto con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna il simulante alimentare E
1067 616-38-6 Dimetil carbonato   Da utilizzarsi unicamente: a) con 1,6-esanediolo per la fabbricazione di prepolimeri del poli ­ carbonato utilizzati ad una concentrazione fino al 30 % per la fabbricazione di poliuretani termoplastici con diisocianato di 4,4′-metilendifenile e dioli, quali il polipropilenglicole e l'1,4- butandiolo. Il materiale risultante è utilizzato unicamente in oggetti a uso ripetuto destinati a venire a contatto breve (≤ 30 minuti a temperatura ambiente) con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna i simulanti A e/o B; o b) per la produzione di altri policarbonati e/o in altre condizioni purché la migrazione di dimetilcarbonato non superi gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare e che la migrazione totale degli oligomeri del policarbonato con un peso molecolare infe ­ riore a 1 000 Da non superi gli 0,05 mg/kg di prodotto ali ­ mentare.
1069 75-28-5 Isobutano   Utilizzato esclusivamente come agente espandente

Viene specificato infine che i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del suddetto nuovo regolamento di modifica possono essere immessi sul mercato fino al 31 gennaio 2020 e rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Fonte: Eur-Lex

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