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Sicurezza prodotto

Nuove sanzioni per i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (M.O.C.A)

Il 2 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 29, che stabilisce la disciplina sanzionatoria in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Il nuovo decreto definisce in modo più dettagliato, le violazioni e le corrispondenti sanzioni rispetto alle principali disposizioni europee, applicabili ai materiali o oggetti destinati al contatto alimentare.

I regolamenti coinvolti sono:
Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
Reg. (UE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Le sanzioni previste vanno da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 80.000,00 euro per violazioni dell’articolo 3 del Reg. (CE) n. 1935/2004: ”I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana; comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; o comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.”

Una delle novità più rilevanti è data dall’articolo 6 del Decreto che introduce il seguente obbligo: "gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006"; tale obbligo, dovrà essere attuato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, che è fissata per il 2 aprile 2017.

Attualmente non è ancora disponibile un modello per tale dichiarazione. Si resta quindi in attesa di una comunicazione da parte dell’autorità competente.

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