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Sicurezza prodotto

Prime anticipazioni sul termine del periodo transitorio per le sostanze phase-in

La Commissione rende nota la prima bozza di regolamento che definisce tempi e modalità della data di cut-off che porrà fine al regime transitorio per le sostanze phase-in.

Il 31 maggio 2018 ha visto trascorrere l’ultima deadline prevista dal regolamento REACH per le registrazione delle sostanze phase-in importate o fabbricate in quantitativi da 1 a 100 tonnellate all’anno. Tale data tuttavia non ha formalmente sancito il termine del periodo transitorio, infatti è ancora di fatto possibile usufruire di alcune favorevoli disposizioni speciali per la registrazione di sostanze phase-in (es.: la possibilità di eseguire la registrazione senza dover effettuare la procedura di inquiry, qualora la sostanza in questione sia stata regolarmente pre-registrata).

Si attendeva quindi da tempo di capire quando sarebbe stata fissata la data di cut-off, dopo la quale le differenze di gestione tra sostanze phase-in e non phase-in dovrebbero venire eliminate. Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha reso pubblica la proposta di regolamento volto a definire tali aspetti.

Secondo tale proposta, la data di cut-off verrebbe fissata al termine del presente anno solare (31 dicembre 2019) e da allora, il calcolo del quantitativo annuo di sostanza phase-in importata o fabbricata dovrà essere calcolato come per tutte le altre sostanze (non sarà più quindi mediato sugli ultimi tre anni nel caso di sostanze importate o fabbricate per più di tre anni consecutivi, ma dovrà essere calcolato sulla previsione del singolo anno in corso). Inoltre, trascorsa la data di cut-off, in sede di registrazione non sarà più possibile evitare la fase di inquiry nel caso la sostanza sia stata pre-registrata.

Tuttavia, anche dopo tale data, continuerà ad essere applicabile l’art. 12 (1)(b) del Reg. REACH, che consente l’applicazione di requisiti di informazione ridotti per la registrazione di sostanze phase-in fino a 10 t/y, a patto che la sostanza non risponda ai criteri di classificazione come CMR di categoria 1A o 1B e non sia identificata come sostanza di uso dispersivo o diffuso né è previsto che possa essere classificata come pericolosa per la salute o per l’ambiente.

L’ultimo importante punto che verrà fissato dal regolamento, in caso di approvazione, è la conferma dell’obbligo di condivisione dei dati tra registranti e potenziali co-registranti, attraverso l’uso di piattaforme di comunicazione simili a quelle dei SIEF, cui infatti la Commissione aveva già raccomandato di non sciogliersi, benché non più obbligatori a livello legale dal 1° giungo 2018.

Ricordiamo che il testo in questione è al momento soltanto una bozza, tuttavia fornisce una chiara idea dell’orientamento verso cui è indirizzata la Commissione Europea. Raccomandiamo pertanto alle aziende interessate alla registrazione di sostanze phase-in di non temporeggiare oltre, al fine di poter beneficiare del periodo transitorio non ancora terminato.

Fonte: European Commission

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