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Sicurezza prodotto

Proposta per l’implementazione di un regolamento che obblighi la revisione dei dossier di registrazione

Alcuni stati membri e associazioni di categoria chiedono di implementare un regolamento che chiarisca i termini temporali definiti nell’Art.22.1 del Reg. REACH

Il primo comma dell’Art.22 del Reg. REACH parla chiaro: i dossier di registrazione sono costituiti da documentazione dinamica che periodicamente deve essere revisionata ed eventualmente aggiornata per un successivo invio all’ECHA. Lo stesso articolo chiarisce quali sono le condizioni che possono portare ad una revisione del dossier, in particolare:

a) eventuali modifiche del proprio stato giuridico (fabbricante, importatore o produttore di articoli) o identità (nome o indirizzo)

b) eventuali modifiche della composizione della sostanza

c) variazioni significative dei quantitativi annuali o totali da lui fabbricati o importati o dei quantitativi di sostanze presenti negli articoli da lui prodotti o importati se ciò comporta una modifica della fascia di tonnellaggio, inclusa la cessazione della fabbricazione o dell'importazione

d) nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati

e) nuove informazioni sui rischi che la sostanza presenta per la salute umana e/o per l'ambiente di cui sia ragionevole ritenere che egli sia venuto a conoscenza e che comportano modifiche della scheda di dati di sicurezza o della relazione sulla sicurezza chimica

f) eventuali modifiche della classificazione e dell'etichettatura della sostanza

g) eventuali aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o dell'allegato VI, punto 5;

h) il dichiarante individua la necessità di effettuare un test di cui all'allegato IX o all'allegato X, nel qual caso viene elaborata una proposta di sperimentazione;

i) modifiche per quanto riguarda l'accesso consentito alle informazioni nella registrazione.

Ciò che l’articolo 22 non chiarisce sono le tempistiche relative all’aggiornamento del dossier. Infatti l’unica indicazione viene fornita dal primo paragrafo del comma 1:

Dopo la registrazione, il dichiarante è tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con le nuove informazioni pertinenti e a presentarla all'Agenzia, di propria iniziativa, nei seguenti casi

L’indicazione “senza indebito ritardo” può lasciare aperte diverse interpretazioni che a detta di alcuni stati membri potrebbero portare diverse aziende a non adeguarsi alle prescrizioni di aggiornamento del dossier.
Gli stessi stati, insieme ad alcune associazioni europee di categoria stanno appunto spingendo affinché venga implementato un regolamento apposito che obblighi le aziende a revisionare il proprio dossier con cadenza definita, oltre a proporre alcune modifiche al sistema di gestione dei dossier da parte di ECHA.
Come anticipato, i proponenti sono alcuni stati dello Spazio Economico Europeo (Francia, Ungheria, Olanda, Norvegia) e alcune associazioni europee di categoria (DUCC, Eurometax ed EEB). Anche ECHA in un documento del 2017 (ECHA/NI/17/27) ha parlato della necessità di regolamentare in maniera più rigida l’aggiornamento dei dossier di registrazione.
In generale tutti i documenti realizzati dai proponenti riguardano la migliore definizione dell’applicabilità dell’Art.22.1, con particolare riferimento ai tempi di revisione. Alcuni propongono scadenze fissate (es. Olanda: 5anni, ECHA: 3 anni), altri preferiscono spingere sull’incentivazione al rispetto delle prescrizioni dell’articolo, ad esempio imponendo il ritiro del numero di registrazione in caso di mancato aggiornamento (EEB), oppure dando evidenza dell’avvenuta revisione del dossier (anche senza aggiornamento) mediante una tick-box su IUCLID (Francia).
Per ora non si hanno informazioni aggiuntive, di sicuro la Commissione Europea dovrà tenere in considerazione le proposte sopra riportate e definire se implementare, e in che termini, la regolamentazione dell’applicazione dell’Art.22 del Reg. REACH.


Fonte: http://eeb.org/publications/31/chemicals/93975/eeb_reach_review_action-1_registration.pdf

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