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Sicurezza prodotto

Pubblicato il Reg. (UE) 2020/1149 che modifica l’Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH)

Introdotta la restrizione n. 74 relativa all’uso e all’immissione sul mercato di diisocianati

Come già anticipato in una nostra news precedentemente pubblicata e relativa alla restrizione sui diisocianati sempre più vicina all'autorizzazione, l'Agenzia Europea della chimica - ECHA - e la Commissione Europea stavano da tempo lavorando ad una nuova restrizione relativa all’uso e alla immissione sul mercato di diisocianati. Tale scelta si è resa necessaria visti i numerosi casi di malattie professionali denunciate in Europa (circa 5000 all’anno) a seguito dell’esposizione a questa classe di sostanze, pericolose in quanto sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie.

Il 04 agosto 2020 il processo di stesura ed approvazione della nuova restrizione si è concluso con la pubblicazione del Reg. (UE) 2020/1149 che modifica l’Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) inserendo la voce n.74 relativa appunto ai diisocianati. Tale restrizione, in breve, prevede il divieto di impiego di diisocianati in quanto tali o in quanto componenti di miscele in concentrazione > 0,1%, a meno che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti. Inoltre, dal 24 febbraio del 2022 i fornitori non potranno immettere sul mercato tali sostanze, a meno che riescano a garantire che i destinatari dispongano del materiale didattico e abbiano accesso alla formazione nella lingua del Paese in cui la sostanza è immessa sul mercato, oltre a riportare sull’etichetta degli imballaggi la frase “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

ECHA, i suoi Comitati e la Commissione Europea hanno quindi valutato che la formazione sia il metodo migliore per controllare l’esposizione dei lavoratori e ridurre di conseguenza l’insorgenza di malattie professionali. Tuttavia la formazione deve avere i contenuti previsti dal punto 5 della restrizione e deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato Membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale e il formatore deve essere una persona esperta di sicurezza. Restringendo il campo all’Italia, il docente deve ad esempio possedere i requisiti previsti per i formatori per la sicurezza e salute in ambiente di lavoro (come definito dall’art.6, comma 8, lettera m-bis, del D.Lgs. 81/2008).

Tutte le aziende che impiegano diisocianati sono quindi chiamate ad allinearsi agli obblighi di formazione previsti dalla restrizione entro il 24 agosto 2023. Considerando che tutti i lavoratori che operano con la sostanza dovranno essere formati, è consigliabile agire per tempo per integrare gli eventi formativi già presenti nel piano di formazione aziendale con quanto esplicitamente previsto dalla restrizione n. 74 sull’uso in sicurezza dei diisocianati.

Fonte: Eur-Lex

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