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Sicurezza prodotto

Sentenza della corte di giustizia europea annulla definitivamente una autorizzazione REACH

Il 21 febbraio 2021 la Corte di giustizia europea ha annullato l'autorizzazione all'uso delle sostanze giallo di piombo solfocromato e piombo cromato molibdato solfato rosso

Il giallo di piombo solfocromato e il piombo cromato molibdato solfato rosso sono pigmenti che venivano ampiamente utilizzati per la loro tenuta, il loro colore chiaro e la loro lucentezza, nelle vernici e pitture, in particolare per i ponti o le costruzioni in ferro, con una funzione segnaletica o per la segnaletica orizzontale gialla. Tali pigmenti sono stati inseriti nel 2012 in Allegato XIV del Reg. REACH (sostanze soggette ad autorizzazione) a causa delle loro proprietà cancerogene e tossiche per la riproduzione. Di conseguenza, la loro immissione sul mercato e il loro uso sono stati soggetti ad autorizzazione a partire dal 21 maggio 2015 (sunset date).

Il 19/11/2013 l’azienda DCC Maastricht BV ha depositato una domanda di autorizzazione per sei usi legati alle due sostanze. Tali usi coprivano, ad esempio, coperture di cappotte per le automobili, cartelli di avvertimento, contenitori per rifiuti farmaceutici, tubi per l’industria petrolchimica, gru, macchine agricole, attrezzature stradali, ponti in acciaio, camere blindate e contenitori in acciaio.

Come per ogni autorizzazione, al momento della submission della domanda ad ECHA, è stata effettuata una consultazione affinché chiunque potesse comunicare l’esistenza di alternative alle due sostanze. In tale occasione sono stati presentati alcuni pareri da parte di aziende europee. Successivamente, a valle dei pareri dei comitati tecnici RAC e SEAC, come previsto dall’Art.64 par.2 del REACH, l’autorizzazione è stata analizzata dal comitato REACH; durante il procedimento, due stati membri e il Regno di Norvegia hanno indicato che nel loro territorio nazionale tali cromati erano già stati sostituiti o addirittura vietati per alcuni degli usi previsti. Nonostante tale intervento, la votazione finale si è conclusa in maniera favorevole e il 07/09/2016 la Commissione Europea ha adottato la decisione.

Va specificato che l’autorizzazione è stata rilasciata sulla base dell’art.60 par.4 del Reg. REACH. Ciò significa che in sede di valutazione è stato definito che l’uso non fosse adeguatamente sicuro per l’uomo o per l’ambiente (art.60 par.2), tuttavia, non esistendo alternative ed essendo i vantaggi socioeconomici superiori ai rischi, l’autorizzazione poteva comunque essere concessa. Sono quindi state definite alcune restrizioni e prescrizioni in sede di regolamento autorizzativo, come ad esempio il fatto che l’autorizzazione non si applichi per l’uso di segnaletica orizzontale negli stati membri in cui la normativa nazionale vieti tale uso.

Di fatto, l’autorizzazione è stata quindi rilasciata a causa della mancanza di alternative, quando era palese che in alcuni stati dell’Unione tali alternative erano già state identificate e implementate, portando addirittura al divieto di utilizzo.

Successivamente alla decisione “controversa” della Commissione sono scaturite diverse azioni giuridiche da parte di stati membri che hanno portato argomentazioni ritenute poi valide in merito alla effettiva presenza di alternative, che si sono tradotte nella sentenza definitiva della corte di giustizia europea del 21/02/2021 che ha annullato l’autorizzazione all’uso delle due sostanze. Per approfondimenti si rimanda al testo della sentenza.

 

Ciò su cui è doveroso riflettere sono le conseguenze che questo procedimento ha portato negli ultimi anni. La ricerca delle alternative è stata riconosciuta come passaggio fondamentale per l’ottenimento di una autorizzazione, e quindi oggi gode di una grande attenzione da parte di ECHA e della Commissione. Sono emerse anche criticità nella gestione pratica da parte dei comitati di ECHA, che hanno portato a miglioramenti all’impianto delle linee guida.

Indipendentemente dalla vicenda appena presentata, sicuramente la sostituzione delle sostanze chimiche problematiche è - e sarà sempre di più - uno degli strumenti fondamentali previsti per ridurre l’impatto dei chemicals su uomo e ambiente. Non solo il REACH, ma anche il D.Lgs. 81/08, si muovono da anni in questa direzione, e probabilmente sempre più normative europee abbracceranno il principio che per poter continuare a utilizzare una sostanza problematica per un determinato uso, è fondamentale verificare che non esistano alternative equivalenti da un punto di vista tecnico ma con un minor impatto sulla salute di uomo e ambiente.


Fonte: Sentenza della Commissione europea

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