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Sicurezza prodotto

Rinnovo di alcune esenzioni di allegato III della Direttiva RoHS relative all’utilizzo di mercurio

Il periodo di consultazione pubblica rimarrà aperto fino al 12 luglio

Nei giorni scorsi è stato aperto il periodo di consultazione pubblica che consente alle parti interessate di esprimere le proprie considerazioni circa le bozze di sette Direttive Delegate pubblicate dalla Commissione Europea riguardo al rinnovo di alcune esenzioni RoHS di allegato III relative all’utilizzo di mercurio in determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche. La consultazione rimarrà aperta fino al 12 luglio.

Nella tabella sottostante riportiamo le modifiche previste (in grassetto) e i periodi di validità previsti per ciascuna esenzione.

Testo precedente

Nuovo testo proposto (traduzione non ufficiale)

Possibile rinnovo

Note

4(e)

Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH)

4(e)

Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH)

Rinnovo previsto per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della Direttiva.

-

2(b)

Mercurio in altre lampade fluorescenti fino ad un massimo di (per lampada):

2(b)

Mercurio in altre lampade fluorescenti fino ad un massimo di (per lampada):

 

-

2(b)(3)

Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

2(b)(3)

Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): 10mg

Rinnovo previsto per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della Direttiva.

L’esenzione verrà rinnovata con un adeguamento delle condizioni di utilizzo. La massima concentrazione prevista è stata diminuita da 15 a 10 mg.

2(b)(4)

Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

2(b)(4)-I

Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15mg

Rinnovo previsto per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della Direttiva.

 

 

Mancano informazioni specifiche sul grande numero di lampade che potrebbero essere coperte dalla presente esenzione. Nei prossimi 3 anni, si richiede alle industrie di provvedere ad identificare giustificazioni ragionevoli per ciascuna tipologia.

2(b)(4)-II

Lampade che emettono luce principalmente nello spettro ultravioletto: 15mg

Nel caso di queste due categorie sono già state presentate informazioni che giustifichino il rinnovo dell’esenzione per un periodo di 5 anni dalla pubblicazione della Direttiva Delegata.

2(b)(4)-III

Lampade di emergenza: 15mg

(3)

Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino ad un massimo di (per lampada):

(3)

Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino ad un massimo di (per lampada):

Rinnovo previsto per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della Direttiva.

I criteri di esenzione continuano ad essere applicati in quanto non è possibile utilizzare lampade a LED come sostituzione per la riparazione di AEE originariamente progettate con sorgenti luminose CCFL/EEFL.

Inoltre, a causa della lunghissima vita di CCFL/EEFL, il rinnovo dell'esenzione per ulteriori 5 anni è giustificato.

3(a)

Lampade corte (≤ 500 mm): Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

3(a)

Lampade corte (≤ 500 mm): 3.5mg in AEE immesse sul mercato prima della data di adozione della Direttiva

3(b)

Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm): Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

3(b)

Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1500 mm): 5mg in AEE immesse sul mercato prima della data di adozione della Direttiva

3(c)

Lampade lunghe (> 1 500 mm): Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 13 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

3(c)

Lampade lunghe (> 1 500 mm): 13mg in AEE immesse sul mercato prima della data di adozione della Direttiva

4(a)

Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada): Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

4(a)

Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione non ricoperte con fosforo e con range di emissione principale nello spettro ultravioletto: fino a 15mg di mercurio per lampada.

Rinnovo previsto per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della Direttiva.

Le lampade coperte da tale esenzione non sono generalmente ricoperte con fosforo ed emettono principalmente la luce nello spettro ultravioletto. Ad oggi non sono state identificate alternative tecnologiche che garantiscano l’emissione a tali lunghezze d’onda e che soddisfino i requisiti di tutte le tipologie di articolo considerate.

4(c)

Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

4(c)

Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

Rinnovo previsto per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della Direttiva.

Alternative tecnologiche prive di mercurio sono ad oggi disponibili, tuttavia non sono compatibili per le sostituzioni in riparazione di lampade HPS (High pressure Sodium).

Per questo motivo si ritiene l’esenzione possa essere applicata per un ulteriore periodo di 5 anni con limiti inferiori rispetto a quanto previsto precedentemente in virtù della disponibilità di alternative a ridotto contenuto di mercurio.

4(c)-I

P ≤ 155 W: Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 25 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

4(c)-I

P ≤ 155 W: 20 mg

4(c)-II

155 W < P ≤ 405 W: Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

4(c)-II

155 W < P ≤ 405 W: 25 mg

4(c)-III

P > 405 W: Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

4(c)-III

P > 405 W: 25 mg

4(f)

Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato

4(f)-I

Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato

Rinnovo previsto per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della Direttiva.

L’esenzione risultava estremamente generica, pertanto sono state aggiunte le voci da II a IV.

Anche in questo caso è nota la possibilità di non utilizzare il mercurio nelle lampade a LED, tuttavia tale sostituzione ha delle limitazioni e non può essere utilizzata come ricambio per sistemi di illuminazione già esistenti.

4(f)-II

Mercurio in lampade ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori in cui sono richiesti in uscita ≥2000 ANSI lumen

Rinnovo previsto per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della Direttiva.

4(f)-III

Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) utilizzate per l'illuminazione dell'orticoltura

4(f)-IV

Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) che emettono luce nello spettro ultravioletto

 

Ricordiamo che le informazioni ripotate in tabella sono state ricavate dalle bozze di progetto delle Direttive Delegate che dovrebbero andare a modificare l’allegato III della Direttiva ROHS, pertanto non si tratta della versione definitiva, per la quale è invece necessario attendere l’adozione da parte della Commissione.


Fonte: Commissione europea (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)

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