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Sicurezza aziendale

Agenti Cancerogeni e Mutageni: nuove modifiche agli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/08

Sono state recepite in Italia le Direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983, che modificano gli allegati XLII e XLIII del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Lo scorso 11 febbraio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assieme al Ministero della Salute hanno adottato il Decreto congiunto che, recependo la direttiva (UE) 2019/130 e la direttiva (UE) 2019/983, modifica alcune disposizioni in merito protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

In particolar modo, sono stati sostituiti gli allegati XLII, “Elenco di Sostanze, Miscele e Processi”, e XLIII, “Valori limite di esposizione professionale” del D. Lgs. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità alle direttive dell’Unione Europea sopracitate.

L’allegato XLII è stato modificato mediante l’inserimento delle seguenti voci:

  • Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore,
  • Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Ricordiamo che, una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII sono a tutti gli effetti considerati “Agenti Cancerogeni”, pertanto, soggetti al Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008.

 

L’allegato XLIII, invece, è stato modificato mediante l’inserimento dei seguenti valori limite di esposizione professionale:

Agente

Valori limite (8h)

Valori limite Breve durata

 

 

N. EC

N CAS

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

Osservazioni

Misure transitorie

Tricloroetilene

201-167-4

79—01-6

54,7

10

164,1

30

Cute(10)

 

4,4-Metilendianilina

202-974-4

101-77-9

0,08

 

 

 

Cute(10)

 

Epicloridrina

203-439-8

106-89-8

1,9

 

 

 

Cute(10)

 

Etilene dibromuro

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

 

 

Cute(10)

 

Etilene dicloruro

203-458-1

107-06-2

8,2

2

 

 

Cute(10)

 

Cadmio e i suoi composti inorganici

 

 

0,001 (12)

 

 

 

 

Valore limite 0,004 mg/m3 (13) fino all’11 luglio 2027

Berillio e composti inorganici del berillio

 

 

0,0002(12)

 

 

 

Sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (14)

Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all’11 luglio 2026

Acido arsenico e i suoi Sali e composti inorganici dell’arsenico

 

 

0,01 (12)

 

 

 

 

Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall’11 luglio 2023

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

Sensibilizzazione cutanea (15)

Valore limite 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm (3) per ii settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione fino all’11 luglio 2024.

4,4’ Metilene-bis (2 cloroanilina)

202-918-9

101-14-4

0,01

 

 

 

Cute (10)

 

Emissioni di gas di scarico dei motori diesel

 

 

0,05 (11)

 

 

 

 

Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026

(3) Misurato o calcolato in riferimento ad un periodo di 8 ore.
(10) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(11) Misurate sottoforma di carbonio elementare.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati Membri che applicano un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatina nelle urine.
(14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
(15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.


Sono state, inoltre, inserite le classi:

  • Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo(a)pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37,
  • Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore,

per le quali non sono stati forniti valori limite di esposizione professionali ma è stata soltanto indicata la nota “Cute(10)”.

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